Sez. L, Sentenza n. 170 del 10/01/2000 (Rv. 532758 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Imputabilità - Accertamento del giudice di merito - Giudizio di fatto - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a riconsegna di agenzia di assicurazioni ritardata a causa di comportamento di delegato sindacale.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
L'apprezzamento del giudice di merito sull'imputabilità dell'inadempimento contrattuale costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato. (Fattispecie relativa a ritardo nella riconsegna alla società preponente di agenzia di assicurazioni, a seguito dello scioglimento del contratto, causata dall'opposizione anche fisica posta in essere da un delegato sindacale)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)