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Sez. 1, Sentenza n. 11437 del 12/10/1999 (Rv. 530599 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione - Qualificabilità come reddito ai fini IRPEF - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530599-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

L'assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all'altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 898 del 1970 (e successivamente - a seguito delle modificazioni introdotte dell'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - ai sensi dell'art. 5, ottavo comma, della legge stessa), non è qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dall'art. 47, primo comma lett. f, del d.P.R. n. 597 del 1973 (e, successivamente, dall'art. 47, primo comma lett. i, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., DPR 20/09/1973 num. 597 art. 47 com. 1 n. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 n. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)