Sez. 5, Sentenza n. 19637 del 06/04/2011 Ud. (dep. 18/05/2011) Rv. 250192 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Violenza sulle cose - Natura oggettiva - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose), ha natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)