REGOLAMENTO (CEE) N. 3950/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari3, ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare; che tale regime, istituito per il periodo di nove anni che si concluderà il 31 marzo 1993, è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso resta necessario per il futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1o aprile 1993;
considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno fissare in un regolamento autonomo le norme fondamentali del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa, ed abrogare, da un lato, il regolamento (CEE) n. 2074/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari4, adottato a titolo conservativo dal Consiglio e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari5, fatto salvo il rispetto degli obblighi contratti e degli impegni assunti ai sensi di detto regolamento;
considerando che dev'essere mantenuto il metodo adottato nel 1984, consistente nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolto o venduto direttamente eccedenti un limite di garanzia; che tale limite di garanzia è determinato, per ciascuno Stato membro, mediante la fissazione di un quantitativo globale garantito, che non può essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e per le vendite dirette; che i quantitativi sono fissati per i prossimi sette periodi a decorrere dal 1o aprile 1993 e che la loro determinazione deve tener conto dei vari elementi del regime precedente;
considerando in particolare che sin dall'inizio è stata creata una riserva comunitaria per tener conto delle difficoltà che possono incontrare alcuni Stati membri per quanto attiene all'attuazione di un regime di controllo della produzione lattiera; che detta riserva è stata più volte aumentata per soddisfare esigenze specifiche di taluni Stati membri nonché di taluni produttori; che è opportuno trarne le debite conseguenze, integrando nei quantitativi globali garantiti le diverse parti della riserva comunitaria e sopprimendo quindi quest'ultima;
considerando che il Consiglio ha deciso, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, di prendere una decisione definitiva sul livello dei quantitativi globali applicabili nel corso del primo dei due periodi di dodici mesi, in particolare sulla scorta di una relazione sulla situazione del mercato che la Commissione presenterà prima di ciascuno di questi periodi;
considerando che il superamento di uno o l'altro dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento; che il prelievo deve essere fissato ad un livello corrispondente al 115 % del prezzo indicativo del latte sia per le consegne che per le vendite dirette; che in effetti non appare più giustificato differenziare le percentuali in quanto i produttori sono in una situazione comparabile per quanto riguarda il calcolo del prelievo;
considerando che, allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro; che, per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare l'importo riscosso che supera il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale;
considerando che per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l'obiettivo del regime, occorre stabilire che l'acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori;
considerando che è opportuno stabilire che il quantitativo di riferimento individuale è il quantitativo disponibile, indipendentemente dai quantitativi che hanno potuto fare oggetto di una cessione temporanea, al 31 marzo 1993, data di scadenza dei primi nove periodi di applicazione del regime di prelievo, precisando i principi o le disposizioni in base ai quali tale quantitativo dovrà o potrà essere diminuito o aumentato nell'ambito del regime prorogato;
considerando che, nel rispetto delle norme per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, occorre tener conto dei produttori cui è stato provvisoriamente attribuito un quantitativo specifico nell'ambito del precedente regime;
considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio, garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario;
considerando che occorre adeguare i quantitativi di riferimento consegne e vendite dirette alle realtà economiche e che, pertanto, è opportuno riconoscere al produttore il diritto di ottenere l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento, con riduzione o soppressione correlativa dell'altro, qualora egli presenti una domanda debitamente giustificata per far fronte a cambiamenti delle sue esigenze di commercializzazione;
considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che l'applicazione dell'attuale regime presuppone l'esistenza di una riserva nazionale nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale; che lo Stato membro può trovarsi nella necessità di disporre di quantitativi di riferimento per far fronte a situazioni particolari, determinate da criteri obiettivi; che occorre, a tale scopo, autorizzarlo ad alimentare la riserva nazionale, in particolare in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento;
considerando che, negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime; che è quindi opportuno estendere all'insieme dei produttori la possibilità di avvalersi, in linea di principio, di tale disposizione; che l'attuazione di tale principio non deve tuttavia ostacolare il proseguimento delle evoluzioni e degli adeguamenti strutturali, né ignorare le conseguenti difficoltà amministrative;
considerando che, all'atto dell'instaurazione del regime del prelievo supplementare nel 1984, è stato stabilito il principio che il quantitativo di riferimento corrispondente ad una azienda è trasferito all'acquirente, al locatorio o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell'azienda e che non sarebbe opportuno modificare tale scelta iniziale; che occorre tuttavia prevedere che siano applicate, in tutti i casi di trasferimento, le disposizioni nazionali necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti in mancanza di accordi tra queste ultime;
considerando che, per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l'ambiente, occorre estendere talune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali di ristrutturazione e a prevedere una certa mobilità dei quantitativi di riferimento all'interno di un ambito geografico determinato e in base a criteri obiettivi;
considerando che il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e che è pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER