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Sez. 4 - , Sentenza n. 19809 del 19/04/2019 Cc. (dep. 09/05/2019) Rv. 276334 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Indennizzo - Liquidazione – Superamento del criterio aritmetico – Condizioni - Onere della parte di allegare l’esistenza di danni ulteriori rispetto alle fisiologiche conseguenze della privazione della libertà - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276334-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui l'indennità era stata liquidata in misura "standard" e non erano stati riconosciuti i danni all'attività imprenditoriale svolta dall'istante, solo genericamente dedotti, in mancanza di prova del nesso causale con la detenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)