REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità dev'essere realizzata al più tardi al termine del periodo transitorio; che il conseguimento di quest'obiettivo implica l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;
considerando che, particolarmente a causa dell'accelerazione intervenuta nell'attuazione dell'unione doganale e affinché sia garantita la realizzazione simultanea dei fondamenti essenziali della Comunità, occorre adottare disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 48 e 49 del trattato in materia di libera circolazione e di completare i provvedimenti adottati successivamente nel quadro del regolamento n. 15 relativo alle prime misure per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità3 e del regolamento n. 38/64/CEE del Consiglio del 25 marzo 1964 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità4;
considerando che la libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale; che la mobilità della manodopera nella Comunità dev'essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell'economia degli Stati membri; che occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità;
considerando che questo diritto deve essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi;
considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante;
considerando che il principio della non discriminazione fra i lavoratori della Comunità implica il riconoscimento per tutti i cittadini degli Stati membri della stessa precedenza nel collocamento di cui beneficiano i lavoratori nazionali;
considerando che è necessario rafforzare i meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante lo sviluppo della collaborazione diretta tra i servizi centrali di manodopera e tra i servizi regionali, nonché mediante un'intensificata e coordinata azione di informazione, per assicurare in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro; che i lavoratori che desiderano spostarsi devono anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro; che inoltre occorre prevedere misure per il caso in cui uno Stato membro subisca o preveda perturbazioni sul mercato del lavoro che possano comportare gravi rischi per il livello di vita e di occupazione in una regione o industria; che, all'uopo, l'azione di informazione tendente a scoraggiare i movimenti di manodopera verso tali regioni o industrie costituisce il mezzo da applicare in primo luogo, ma che, se necessario, i risultati di tale azione devono poter essere rafforzati da una sospensione temporanea di detti meccanismi con una decisione a livello comunitario;
considerando che esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima tende a porre in grado i lavoratori di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni della Comunità; che tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d'interdipendenza, tenendo altresí conto dei problemi dell'occupazione sul piano regionale, e che è pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso di un coordinamento comunitario della loro politica dell'occupazione;
considerando che il Consiglio, con decisione del 15 ottobre 19681 ha reso applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare gli articoli 48 e 49 del trattato nonché le disposizioni prese per la loro applicazione,
PARTE PRIMA L'IMPIEGO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI TITOLO I Accesso all'impiego
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968. Per il Consiglio Il Presidente G. SEDATI