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REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

Testo in vigore al

Art. 39

I regolamenti interni dei Comitati consultivo e tecnico vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicabili.

Art. 40

Fino all'entrata in vigore delle misure che gli Stati membri dovranno adottare in applicazione della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 19687e nella misura in cui, a norma delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione della direttiva del Consiglio del 25 marzo 19648, il permesso di lavoro di cui all'articolo 22 del regolamento n. 38/64/CEE sia necessario per la determinazione del periodo di validità e la proroga del permesso di soggiorno, una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro che precisi la durata dell'impiego tiene luogo di detto permesso di lavoro. La dichiarazione del datore di lavoro o il certificato di lavoro attestante che l'assunzione del lavoratore si riferisce ad un periodo indeterminato, avrà gli stessi effetti attribuiti al permesso di lavoro permanente.

Art. 41

Qualora, a motivo dell'abolizione del permesso di lavoro, uno Stato membro non sia più in grado di procedere alla compilazione di talune statistiche sull'occupazione dei lavoratori stranieri, tale Stato può mantenere in vigore, a scopo statistico, il permesso di lavoro per i cittadini degli altri Stati membri, fino all'introduzione di nuovi metodi statistici e non oltre il 31 dicembre 1969. Il permesso di lavoro deve essere rilasciato automaticamente ed essere valido fino all'abolizione effettiva dei permessi di lavoro in detto Stato membro.

Titolo II. Disposizioni finali

Art. 42

1.

Il presente regolamento non infirma le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio relative ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, né quelle del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione dei suddetti trattati.

Il presente regolamento si applica tuttavia alle categorie di lavoratori di cui al primo comma, nonché ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai trattati o disposizioni summenzionati.

2. Il presente regolamento non infirma le disposizioni adottate conformemente all'articolo 51 del trattato.

3.

Il presente regolamento non infirma gli obblighi degli Stati membri:

derivanti da relazioni particolari o da accordi futuri con taluni paesi o territori non europei fondati su vincoli istituzionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

derivanti da accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra di loro.

I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente alla suddetta disposizione, esercitano un'attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.

Art. 43

Gli Stati membri comunicano per informazione alla Commissione il testo degli accordi, convenzioni o intese conclusi fra loro nel settore della manodopera tra la data della loro firma e quella della loro entrata in vigore.

Art. 44

La Commissione adotta le misure di esecuzione necessarie per l'applicazione del presente regolamento. A tal fine essa agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri.

Art. 45

La Commissione presenterà al Consiglio proposte intese a sopprimere, alle condizioni previste dal trattato, le restrizioni all'accesso all'impiego dei lavoratori cittadini degli Stati membri, qualora il mancato riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati o altri titoli nazionali possa ostacolare la liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori.

Art. 46

Le spese di funzionamento dei comitati di cui alla parte terza sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, nella sezione relativa alla Commissione.

Art. 47

Il presente regolamento si applica ai territori degli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salve le disposizioni degli articoli 2, 3, 10 e 11.

Art. 48

Le disposizioni del regolamento n. 38/64/CEE cessano di essere applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità dev'essere realizzata al più tardi al termine del periodo transitorio; che il conseguimento di quest'obiettivo implica l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

considerando che, particolarmente a causa dell'accelerazione intervenuta nell'attuazione dell'unione doganale e affinché sia garantita la realizzazione simultanea dei fondamenti essenziali della Comunità, occorre adottare disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 48 e 49 del trattato in materia di libera circolazione e di completare i provvedimenti adottati successivamente nel quadro del regolamento n. 15 relativo alle prime misure per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità3 e del regolamento n. 38/64/CEE del Consiglio del 25 marzo 1964 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità4;

considerando che la libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale; che la mobilità della manodopera nella Comunità dev'essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell'economia degli Stati membri; che occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità;

considerando che questo diritto deve essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi;

considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante;

considerando che il principio della non discriminazione fra i lavoratori della Comunità implica il riconoscimento per tutti i cittadini degli Stati membri della stessa precedenza nel collocamento di cui beneficiano i lavoratori nazionali;

considerando che è necessario rafforzare i meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante lo sviluppo della collaborazione diretta tra i servizi centrali di manodopera e tra i servizi regionali, nonché mediante un'intensificata e coordinata azione di informazione, per assicurare in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro; che i lavoratori che desiderano spostarsi devono anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro; che inoltre occorre prevedere misure per il caso in cui uno Stato membro subisca o preveda perturbazioni sul mercato del lavoro che possano comportare gravi rischi per il livello di vita e di occupazione in una regione o industria; che, all'uopo, l'azione di informazione tendente a scoraggiare i movimenti di manodopera verso tali regioni o industrie costituisce il mezzo da applicare in primo luogo, ma che, se necessario, i risultati di tale azione devono poter essere rafforzati da una sospensione temporanea di detti meccanismi con una decisione a livello comunitario;

considerando che esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima tende a porre in grado i lavoratori di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni della Comunità; che tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d'interdipendenza, tenendo altresí conto dei problemi dell'occupazione sul piano regionale, e che è pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso di un coordinamento comunitario della loro politica dell'occupazione;

considerando che il Consiglio, con decisione del 15 ottobre 19681 ha reso applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare gli articoli 48 e 49 del trattato nonché le disposizioni prese per la loro applicazione,

PARTE PRIMA L'IMPIEGO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI TITOLO I Accesso all'impiego

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968. Per il Consiglio Il Presidente G. SEDATI