Sez. 6, Sentenza n. 30791 del 16/07/2013 Cc. (dep. 17/07/2013) Rv. 255863 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Associazione per delinquere - Persona offesa - Esclusivamente la P.A. - Privato danneggiato - Diritto a ricevere l'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. - Esclusione - Legittimazione a proporre opposizione - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Nel reato di associazione per delinquere, l'interesse protetto è solo l'ordine pubblico per cui la persona offesa va individuata esclusivamente nella P.A., con la conseguenza che il privato che assuma di essere danneggiato dal reato non ha titolo a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, né ha titolo a ricevere l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione a proporre l'opposizione di una società assicurativa avverso una richiesta di archiviazione per il solo delitto di associazione a delinquere finalizzato alle truffe assicurative).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)