Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 luglio 1981, cause riunite 59/80 e 129/80
Epigrafe
Nelle cause riunite 59 e 129/80,
Mariette Krecké, in Turner, dottoressa in medicina, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'aw. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Nico Edon, 2, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Pierre Delahousse, consigliere giuridico principale, in qualità d'agente, assistito dal-l'aw. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni 4 maggio 1979, 8 giugno 1979 e 20 maggio 1980, relative, le prime due, all'assegnazione ad un nuovo posto, la terza recante tramutamento della ricorrente, nonché il risarcimento dei danni,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; O. Due e A. Chloros, giudici;
avvocato generale: S. Rozès;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
La sig.na Manette Krecké, medico specialista per le malattie interne e la cardiologia, con contratto 22 dicembre 1965 veniva assunta dalla Commissione della CEEA in qualità di agente temporaneo, per due anni a partire dal 1o aprile 1966; essa veniva inquadrata nel grado A 6 e destinata a Bruxelles, al servizio di igiene e medicina atomica presso la direzione della protezione sanitaria, che rientra nella direzione generale degli affari sociali.
paragrafo 2
La sig.ra Krecké, nel frattempo coniugata Turner, veniva nominata dipendente in prova il 1o febbraio 1968, indi nominata in ruolo con decisione della Commissione delle Comunità 31 luglio 1968.
paragrafo 3
Con decisione della Commissione 22 luglio 1970, la sig.ra Turner veniva nominata, con effetto dal 1o luglio 1970, amministratore principale, nel grado A 5, presso il servizio medico, collegato alla direzione generale del personale e dell'amministrazione.
paragrafo 4
L'organigramma del servizio medico della Commissione, sotto la direzione del dott. Semiller, di cui la Turner era supplente, comprendeva, allora, un reparto di medicina del lavoro, un reparto di medicina preventiva ed un reparto di medicina d'assicurazione e di controllo.
paragrafo 5
In seno al reparto di medicina preventiva, la Turner era responsabile di una delle cinque sezioni e più particolarmente incaricata delle visite mediche d'assunzione, delle visite mediche preventive, della verifica delle relazioni di visite mediche preventive effettuate da un medico scelto dal dipendente, delle autorizzazioni preliminari per visite speciali, della vaccinazione, dell'infermeria, in particolare delle cure e della fisioterapia, della sorveglianza medica del nido e delle visite a richiesta.
paragrafo 6
Con decisione della Commissione 7 aprile 1978, la Turner veniva promossa al grado A 4, senza mutamento di posto, con effetto dal 1o gennaio 1978.
paragrafo 7
Il 12 aprile 1978, ai compiti della Turner venivano aggiunti i pareri relativi ai regimi alimentari proposti dai medici curanti.
paragrafo 8
Il 12 luglio 1978, la Commissione decideva di riorganizzare il proprio servizio sanitario di Bruxelles, creando in sostanza due servizi medici, uno per il personale «decentrato» (in sostanza il personale dei centri comuni di ricerca di Geel, Karlsruhe e Petten, gli insegnanti delle scuole europee di Karlsruhe, Petten e Geel-Mol, il personale degli uffici stampa e informazione all'interno della Comunità, degli uffici della Commissione nei paesi terzi e dall'agenzia europea per la cooperazione), l'altro per il personale «accentrato» in Bruxelles (il personale della Commissione, compresi i dipendenti in prova ed i candidati convocati, il personale del comitato economico e sociale, gli insegnanti della scuola europea di Bruxelles ed il personale del nido).
paragrafo 9
La direzione del servizio medico per il personale decentrato veniva affidata al dott. Semiller, fino a quel momento responsabile dell'intero servizio medico, la direzione del servizio medico per il personale di Bruxelles al dott. Siddons, l'uno e l'altro alle dirette dipendenze del titolare della direzione generale IX (personale e amministrazione).
paragrafo 10
Il commissario competente era incaricato di adottare i provvedimenti necessari per quanto riguarda l'assegnazione, ai due servizi medici, degli altri dipendenti appartenenti al servizio medico della Commissione.
paragrafo 11
Il 18 luglio 1978, la Turner comunicava al presidente del collegio medico, organo consultivo comprendente i medici di tutte le istituzioni comunitarie, le dimissioni da segretario e membro di detto collegio, in considerazione fra l'altro «dei recenti fatti indici di un dispregio completo dei principi di deontologia e di buona e stretta colleganza».
paragrafo 12
A seguito di vari contatti della Turner col dott. Siddons e di un colloquio, in data 12 marzo 1979, col direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, questi, con nota 14 marzo 1979, confermava alla Turner che, nell'ambito della riorganizzazione del servizio medico, egli aveva l'intenzione di affidarle il settore «medico-sociale». Secondo questa nota, le principali mansioni della Turner, nell'ambito del servizio medico di Bruxelles, diretto dal dott. Siddons, dovevano essere d'ora in poi le seguenti:
paragrafo 13
a) Medicina sociale
sviluppo della medicina sociale presso la Commissione — problemi psicologici e psichiatrici, e altri problemi medico-sociali;
elaborazione ed attuazione di un programma contro l'alcolismo nell'ambito della Commissione;
collegamento col servizio sociale.
b) Altri compiti medici (se ed in quanto il programma di medicina sociale lo consenta)
visite mediche preventive;
commissione d'invalidità;
controllo delle visite mediche preventive fatte all'esterno (ultimo comma, art. 59, dello Statuto) e parere su richieste di visite complementari;
controllo medico del personale del comitato economico e sociale;
altre mansioni secondo le esigenze del servizio.
e) Competenze amministrative
partecipazione alle mansioni amministrative del servizio.
paragrafo 14
Il direttore generale esprimeva l'augurio di trovare la Turner d'accordo su questa assegnazione; in caso contrario, egli si sarebbe sentito nell'obbligo di proporre alla Commissione una soluzione diversa quanto all'organizzazione del servizio medico, il che avrebbe comportato, per la Turner, una nuova destinazione al di fuori della direzione IX.
paragrafo 15
Il 21 marzo 1979, la Turner comunicava al direttore generale del personale e dell'amministrazione di essere nell'impossibilità di dare il proprio assenso alla proposta di modifica dei suoi compiti in seno al servizio medico.
paragrafo 16
Secondo la Turner, la riorganizzazione del servizio non era stata ancora decisa né a fortiori approvata dalla Commissione, dato che il gruppo incaricato di elaborare un piano di riorganizzazione e di funzionamento del servizio non aveva ancora ultimato i suoi lavori; stando così le cose, qualsiasi decisione diretta ad affidarle nuove funzioni sarebbe stata perlomeno prematura e, comunque, illegittima. D'altronde i compiti che le si volevano affidare erano di competenza di uno psicologo o d'uno psichiatra e non rispondevano alla sua specializzazione; il compito consistente nell'elaborazione e nell'attuazione di un programma per combattere l'alcolismo presupponeva non tanto la competenza d'un medico, quanto la definizione preliminare di una politica della Commissione in materia.
paragrafo 17
Poiché la Turner, I'11 aprile 1979, confermava al direttore generale dell'amministrazione e del personale d'insistere nella propria decisione, questi, con nota 4 maggio 1979, le comunicava che la riorganizzazione del servizio medico era stata oggetto di una decisione della Commissione in data 12 luglio 1978; che erano staţi adottati più provvedimenti di gestione interna in seno al servizio medico per il personale di Bruxelles; che questa riorganizzazione doveva portare all'attuazione di un settore medico-sociale, di cui egli le aveva proposto, accanto ad altri compiti medici, di provvedere alla gestione; che questa proposta costituiva l'ultimo elemento della riorganizzazione decisa; che le mansioni che le sarebbero state affidate sotto la rubrica «medicina sociale» non riguardavano solo problemi psicologici e psichiatrici, ma anche altri problemi medico-sociali e ch'essa aveva i requisiti necessari per l'esercizio di dette funzioni.
paragrafo 18
Data la situazione, la Turner veniva invitata a svolgere, a decorrere dal 10 maggio 1979, le mansioni descritte nella nota del 14 marzo.
paragrafo 19
Il 10 maggio 1979, la Turner richiamava l'attenzione del direttore generale sul fatto che la decisione della Commissione 12 luglio 1978 non si riferiva alla creazione di un settore «medico-sociale» né, a fortiori, alla sua designazione a capo di tale settore; stando così le cose, ed in mancanza di qualsiasi decisione adottata dalla competente autorità, in base ad un organigramma che precisasse il funzionamento e le rispettive responsabilità dei due servizi medici istituiti ex novo, essa poteva solo constatare che la proposta di metterla a capo di un settore medico-sociale era illegittima.
paragrafo 20
Il 14 maggio 1979, il direttore generale precisava alla Turner che la nota che le era stata trasmessa il 4 maggio era una istruzione formale da parte sua ad esercitare le nuove funzioni in seno al servizio medico di Bruxelles, a partire dal 10 maggio 1979.
paragrafo 21
Con nota 18 maggio 1979, il dott. Siddons, responsabile del servizio medico per il personale di Bruxelles, confermava all'interessata che, in seguito alle istruzioni formali che essa aveva ricevuto il 4 ed il 14 maggio 1979, le sue mansioni sarebbero state a partire dal 28 maggio dello stesso anno, quelle descritte nella nota del direttore 14 marzo, cui occorreva aggiungere le visite mediche preventive del personale del nido. Egli invitava la Turner a fargli, il più presto possibile, proposte al fine della realizzazione del programma previsto nel settore medicosociale.
paragrafo 22
Con decisione 8 giugno 1979, il membro della Commissione responsabile delle questioni del personale e dell'amministrazione decideva che, nell'interesse del servizio, la Turner sarebbe stata addetta, a partire dall'I 1 luglio 1978, al servizio specializzato «servizio medico di Bruxelles per il personale di Bruxelles», a modifica della sua precedente assegnazione alla divisione «servizio medico».
paragrafo 23
Il 3 luglio 1979, la Turner, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, presentava un reclamo avverso la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione 4 maggio 1979.
paragrafo 24
Essa vi faceva fra l'altro presente che le era stato affidato un settore detto «medico-sociale» le cui mansioni, oltre quelle che erano state poste sotto la direzione di un altro medico suo pari grado, erano accennate senza alcuna precisazione e non avevano affatto relazione con la sua specializzazione.
paragrafo 25
Essa sosteneva, avverso l'impugnata decisione, in particolare l'incompetenza del direttore generale del personale e dell'amministrazione, la mancanza di assenso della Commissione, l'abuso di potere del direttore generale nell'imporre compiti che rientrano nelle responsabilità sanitarie, la natura retroattiva dell'assegnazione, l'illiceità sua subordinazione al dott. Siddons, dipendente suo pari grado.
paragrafo 26
I suoi nuovi compiti erano stati stabiliti senza una- effettiva consultazione preliminare, imposti in seguito a ripetute minacce, senza indicazione di un valido motivo, il che era incompatibile coi principi di deontologia medica; essi recavano pregiudizio alla libertà ed all'indipendenza di funzionamento del servizio medico, avevano costituito oggetto d'una comunicazione al personale durante la sua assenza dal servizio e non tenendo conto dell'organigramma esistente, non corrispondevano alla sua specializzazione, erano eccessivamente vaghi e non rispondevano alla realtà effettiva.
paragrafo 27
II suo cambiamento di assegnazione, oltre a comportare una rilevante riduzione delle attività normalmente svolte da un medico consulente interno rispetto al precedente organigramma e a vantaggio dei medici esterni, aveva tutte le caratteristiche di una sanzione disciplinare dissimulata ed era stata d'altronde interpretata come tale nell'ambito del servizio medico.
paragrafo 28
Il settore medico sociale non era ben definito rispetto alle mansioni degli altri medici del servizio né rispetto alle attività di detto servizio; esso non si basava su alcuna precisa disposizione dello Statuto.
paragrafo 29
La sua nuova destinazione, dato il modo in cui era stata decisa, le recava pregiudizio, era illegittima e contraria tanto all'interesse del servizio quanto all'interesse generale.
paragrafo 30
Con note 16 agosto e 26 ottobre e 5 dicembre 1979, il dott. Siddons ricordava alla Turner ch'essa non aveva ancora fatto proposte per lo sviluppo della medicina sociale né per un programma di lotta contro l'alcolismo; d'altra parte, essa aveva effettuato solo pochissime visite mediche preventive.
paragrafo 31
Il 5 ottobre 1979, la Turner confermava al direttore generale del personale e dell'amministrazione i motivi che l'avevano indotta a prendere la posizione di principio ch'ella difende nella fattispecie, sia nella sua qualità di dipendente sia come medico.
paragrafo 32
Il 6 novembre 1979, la Turner sottoponeva alla Commissione un memorandum nel quale esponeva fra l'altro i motivi per i quali il riordinamento del servizio medico, com'era stato deciso dalla Commissione, poteva, a suo avviso, avere per effetto solo di accentuare i problemi e le deficienze già esistenti.
paragrafo 33
In risposta al reclamo del 3 luglio 1979, la Commissione, con lettera 13 dicembre 1979, comunicava alla Turner di non poterlo accogliere.
paragrafo 34
La riorganizzazione del servizio medico era stata oggetto d'una decisione della Commissione in data 12 luglio 1978. Il fatto che la decisione formale d'assegnazione della Turner fosse intervenuta solo l'8 giugno 1979 era dovuto alla circostanza che, in un primo periodo, non era apparso necessario adottare decisioni formali d'assegnazione per gli addetti al servizio medico per il personale di Bruxelles. Il provvedimenti relativi alla definizione dei compiti pratici erano stati adottati, nell'interesse del servizio, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, nel legittimo esercizio della sua competenza nei confronti di un impiegato addetto ad un ufficio che era alle sue dirette dipendenze. Una relazione era stata presentata alla Commissione sul funzionamento dei due servizi medici creati nel luglio 1978 dopo un adeguato periodo di funzionamento; comunque, «la mancanza di comunicazione» e «la mancanza di assenso della Commissione» non potevano mettere in discussione i provvedimenti di riorganizzazione del servizio medico adottati dalla Commissione nel luglio 1978 e subito posti in atto.
paragrafo 35
L'attribuzione di nuovi compiti, relativi a responsabilità mediche, non costituiva affatto un abuso di potere da parte del direttore generale del personale e dell'amministrazione: le prime proposte erano state già presentate alla Turner dal dott. Siddons e la notifica dei suoi nuovi compiti, con nota 14 marzo 1979, rientrava nell'esercizio normale dei poteri del direttore generale del personale e dell'amministrazione, da cui dipendeva direttamente l'unità amministrativa di appartenenza della Turner.
paragrafo 36
Le nuove attribuzioni di questa rientravano nell'ambito della medicina preventiva e sociale e comportavano fra l'altro l'esame di casi individuali che ponessero problemi tanto d'ordine sanitario quanto d'ordine sociale; l'esperienza acquistata dalla Turner presso il servizio medico di Bruxelles costituiva in proposito un elemento rilevante quanto alla sua idoneità ad esercitare le funzioni che le erano state proposte.
paragrafo 37
Quanto alla situazione di «illecita subordinazione rispetto al dott. Siddons», era opportuno constatare che a questo era stata espressamente conferita la responsabilità del servizio medico per il personale di Bruxelles e che, per questo motivo, egli aveva autorità su tutto il personale addetto a questa unità amministrativa.
paragrafo 38
L'addebito di mancanza di consultazione preliminare era smentito dai fatti. I nuovi compiti della Turner non erano tali da recare un qualsivoglia pregiudizio alla libertà ed all'autonomia di funzionamento del servizio medico. La data di effetto della decisione 8 giugno 1979 non poteva essere anteriore al 12 luglio 1978; l'errore tecnico cui era dovuta la sua fissazione all'11 luglio non comportava alcuna conseguenza e non poteva quindi costituire un motivo pertinente a sostegno del reclamo.
paragrafo 39
Sollecitato dal dott. Siddons, il direttore generale del personale e dell'amministrazione, con lettera 19 dicembre 1979, richiamava l'attenzione della Turner sull'urgenza delle proposte ch'essa doveva presentare alla Commissione per lo sviluppo della medicina sociale e la lotta contro l'alcolismo; dette proposte avrebbero dovuto essere depositate entro il 10 gennaio 1980.
paragrafo 40
Il 21 dicembre 1979, la Turner comunicava al direttore generale che, con tutta la buona volontà, essa si trovava nell'impossibilità di recare un contributo utile ed efficace nel settore della medicina cosiddetta «sociale»; data la sua specializzazione, essa non aveva particolari competenze in questo settore e fino a quel momento non le era stato comunicato in che cosa esso consistesse esattamente dal punto di vista strettamente medico.
paragrafo 41
La Turner, dopo aver espresso al commissario competente, il 21 dicembre 1979, le ragioni per le quali le sembrava indispensabile andare al di là del caso di specie e riesaminare la gestione del servizio medico nel suo complesso e confermato al direttore generale del personale e dell'amministrazione, il 7 gennaio 1980, che la mancanza di qualsiasi descrizione un poco concreta delle mansioni che le erano assegnate le sembrava spiegarsi in maniera evidente col fatto che in realtà dette mansioni non comportavano compiti effettivi e reali, il 17 gennaio 1980, veniva informata dal direttore generale del fatto che, non avendo essa dato alcun seguito alle richieste di sottoporgli proposte per lo sviluppo del settore medico-sociale e per non ritardare l'attuazione delle azioni indispensabili in tale settore, egli avrebbe ora proposto al Commissario competente, nell'interesse del servizio, di assegnarla ad un altro posto, conforme alla sua preparazione ed alla sua esperienza.
paragrafo 42
L'8 febbraio 1980, il direttore generale del personale e dell'amministrazione ricordava alla Turner di averle proposto di assegnarla o alla direzione generale V (occupazione e affari sociali), nell'ambito delle attività della previdenza sociale, o alla direzione generale XII (ricerca, scienza e educazione), nel settore della ricerca sanitaria.
paragrafo 43
Il 26 febbraio 1980, previ colloqui col direttore del programma di biologia e di radioprotezione e con un responsabile del servizio specializzato della direzione generale della previdenza sociale, la Turner comunicava al direttore generale che i compiti corrispondenti alle progettate proposte di tramutamento non avevano alcuna relazione con l'esercizio della professione medica, la medicina interna, la cardiologia o la medicina del lavoro e che ai due posti di cui trattasi non corrispondevano affatto compiti ben definiti.
paragrafo 44
Nel corso d'una audizione presso il direttore generale del personale e dell'amministrazione, avvenuta il 6 maggio 1980, la Turner veniva informata del fatto che la direzione generale competente aveva ritenuto che essa fosse in possesso dei requisiti richiesti per occupare un posto nel settore della ricerca medica, che era stato oggetto dell'avviso di posto vacante COM/229/80 e per il quale non si era avuta alcuna candidatura, e ch'egli raccomandava al commissario competente il suo tramutamento a questo posto.
paragrafo 45
Con decisione 20 maggio 1980, il membro della Commissione responsabile delle questioni del personale e dell'amministrazione decideva di trasferire la Turner al posto d'amministratore principale, presso la direzione generale «ricerca, scienza e educazione», segreteria del direttore generale di Bruxelles, con effetto dal 1o giugno 1980.
paragrafo 46
Secondo l'avviso di posto vacante COM/229/80, le mansioni della Turner consistevano nel partecipare alla gestione delle attività del comitato della ricerca medica e della sanità pubblica (CRM/CREST) e dei suoi gruppi di lavoro permanenti, ai collegamenti tra gli uffici per la concertazione con le attività della Commissione riguardanti il settore della sanità, nonché il confronto permanente dei programmi nazionali di ricerca e di sviluppo in questo settore.
paragrafo 47
I requisiti richiesti per il posto erano conoscenze a livello universitario sancite da un diploma o un'esperienza professionale di livello equivalente, conoscenze di medicina ed un'esperienza approfondita adeguata alla funzione.
paragrafo 48
II 28 maggio 1980, la Turner proponeva all'autorità che ha il potere di nomina, in forza, dell'art. 90 dello Statuto, un reclamo avverso detta decisione di tramutamento, in cui deduceva come motivi d'annullamento la violazione dell'interesse del servizio ed il fatto che il provvedimento impugnato, inteso a privarla dell'esercizio della professione medica, costituiva una sanzione disciplinare dissimulata.
paragrafo 49
Il reclamo della Turner veniva respinto con decisione della Commissione 2 ottobre 1980.
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta
paragrafo 1
La Turner ha proposto, il 21 febbraio 1980, un ricorso diretto contro le decisioni del direttore generale del personale e dell'amministrazione, in data 4 maggio 1979, e della Commissione, in data 8 giugno 1979, relative all'assegnazione ad un nuovo posto. Tale ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte col n. 59/80.
paragrafo 2
Il 29 maggio 1980, la Turner ha proposto un secondo ricorso, diretto avverso la decisione della Commissione 20 maggio 1980, recante tramutamento. Tale ricorso è stato registrato col n. 129/80.
paragrafo 3
Nella causa 129/80, la Turner ha, giusta l'art. 91, n 4, dello Statuto e l'art. 83 del regolamento di procedura, unito al suo ricorso principale un'istanza diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Tale istanza è stata respinta con ordinanza del presidente della seconda Sezione 2 luglio 1980 (Race. pag. 2135); l'ordinanza ha riservato le spese.
paragrafo 4
La fase scritta si è svolta, nelle due cause, secondo il rito, tenuto conto del fatto che, nella causa 129/80, giusta l'art. 91, n. 4, dello Statuto, il procedimento è stato sospeso sino al momento in cui è intervenuto un provvedimento di reiezione del reclamo della ricorrente.
paragrafo 5
Con ordinanza 3 marzo 1981 la Corte (Seconda Sezione) ha deciso, col consenso delle parti, di riunire le cause 59 e 129/80 ai fini della fase orale e della sentenza.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso d'invitare la Commisione a rispondere per iscritto, prima di passare alla fase orale, a vari quesiti; all'invito è stato ottemperato entro il termine stabilito.
paragrafo 7
Con ordinanza 9 aprile 1981 la Corte (Seconda Sezione), in primo luogo ha deciso di sentire come testimone la dott.ssa Ornella Mancini, medico esterno della Commissione, e in secondo luogo ha ingiunto alla ricorrente di comparire personalmente all'udienza.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che a Coite voglia:
paragrafo 2
1. nella causa 59/80:
dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo;
condannare la controparte alle spese;
2. nella causa 129/80:
dichiarare il ricorso ricevibile;
annullare la decisione della Commissione 23 maggio 1980;
attribuire alla ricorrente, come riparazione del danno morale, una somma pari, in via provvisoria e salvo ulteriori modifiche, a due anni di stipendio;
condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. nella causa 59/80:
dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, respingerlo;
condannare la ricorrente alle spese;
2. nella causa 129/80:
rispingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › A — Quanto alla ricevibilità
paragrafo 1
La Commissione sostiene che il ricorso 59/80, diretto in primo luogo contro la nota 4 maggio 1979 del direttore generale del personale e dell'amministrazione, e in secondo luogo contro la decisione 8 giugno 1979 del membro della Commissione incaricato delle questioni del personale, è irricevibile nei suoi due oggetti.
paragrafo 2
a) La decisione 8 giugno 1979, contrariamente al dettato dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, non ha costituito oggetto d'un reclamo preliminare alla proposizione del ricorso.
Il reclamo della ricorrente in data 3 luglio 1979 è diretto avverso la nota del 4 maggio 1979 e non comprende affatto la decisione dell'8 giugno; ne sono prova il suo testo ed il suo contenuto. Il disaccordo della ricorrente verte sulle nuove mansioni conferitele con la nota 4 maggio, non sulla sua assegnazione, con la decisione 8 giugno 1979, al servizio medico per il personale di Bruxelles.
b) D'altronde, nel ricorso si fa in realtà carico alla Commissione d'aver affidato alla Turner mansioni definite in maniera inadeguata, che non rientrava nel potere del direttore generale del personale e dell'amministrazione di determinare né di attribuire, e d'aver voluto sbarazzarsi della ricorrente.
Nel ricorso si contesta quindi solo il procedimento che ha indotto ad affidare alla Turner determinate mansioni, nonché il contenuto di dette mansioni. Orbene, la decisione 8 giugno 1979 ha per solo scopo, puramente amministrativo, la riassegnazione della ricorrente e del suo posto al servizio medico per il personale di Bruxelles, e non tratta affatto delle sue mansioni.
Il ricorso, in quanto mira all'annullamento della decisione 8 giugno 1979, è irricevibile per mancanza — ad onta di quanto dispone l'art. 38, § 1, del regolamento di procedura — di qualsiasi mezzo diretto avverso tale decisione.
e) Con decisione della Commissione 20 maggio 1980, la ricorrente veniva trasferita, con effetto dal 1o giugno, ad un posto vacante in seno alla direzione generale «ricerca, scienza, educazione»;
le due decisioni contemplate nel ricorso 59/80 cessavano quindi di produrre qualsiasi effetto alla data del 31 maggio 1980. A partire da tale data, perlomeno, la ricorrente non ha più interesse a chiederne l'annullamento. Secondo la giurisprudenza della Corte, quando l'atto impugnato cessa di produrre i suoi effetti durante la fase contenziosa, il ricorso diviene privo di oggetto.
paragrafo 3
La ricorrente, da pane sua, sostiene che il ricorso 59/80 è interamente ricevibile.
paragrafo 4
a) Dalla lettura del reclamo 3 luglio 1979 risulta chiaramente che esso contempla, in maniera espressa, tanto la decisione 8 giugno quanto quella 4 maggio 1979. I due atti sono d'altronde intimamente connessi, recano ambedue pregiudizio alla ricorrente, hanno la stessa motivazione e perseguono il medesimo risultato. Essi possono quindi validamente costituire oggetto d'una contestazione globale, in un reclamo unico. Il Commissario incaricato delle questioni del personale, nella decisione espressa di reiezione del 13 dicembre 1979, ha d'altronde perfettamente colto il senso del reclamo e ribattuto agli argomenti della ricorrente tanto nei confronti della nota 4 maggio 1979 quanto nei confronti della propria decisione 8 giugno.
b) I mezzi dedotti dalla ricorrente riguardano i due atti impugnati, che derivano dalla stessa intenzione ed i cui effetti si completano.
e) L'ultima eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione è irrilevante, dato che la ricorrente ha proposto alla Corte un secondo ricorso e una domanda di provvedimenti d'urgenza, diretti avverso la decisione di tramutamento.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › B — Quanto al merito
paragrafo 1
La ricorrente deduce, a sostegno delle domande di annullamento dei tre atti impugnati, i motivi di violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto e di sviamento di potere. Il ricorso n. 129/80 si basa inoltre sui motivi di violazione delle forme sostanziali e di violazione del dovere di assistenza da parte dell'amministrazione; la domanda di risarcimento dei danni mira alla riparazione del pregiudizio morale subito dalla ricorrente.
paragrafo 2
La Commissione oppone che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › B — Quanto al merito › 1. Quanto alla violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che gli atti impugnati non possono, in alcun modo, essere imposti dall'interesse del servizio, condizione di validità, secondo l'art. 7, n. 1, dello Statuto, per una nomina o per un tramutamento. Di tale interesse del servizio non si è tenuto conto né sul piano sanitario né su quello amministrativo.
paragrafo 2
a) La creazione di un servizio «medico-sociale» non trova alcuna giustificazione valida sul piano sanitario.
Il servizio medico della Commissione è un servizio di medicina del lavoro quindi, per definizione, un servizio di medicina preventiva; orbene, lo scopo di questa medicina è evidentemente sociale. I medici assunti in seno al servizio sanitario sono, per la natura delle prestazioni da essi fornite, medici del lavoro; dato che qualsiasi attività medica ha un aspetto sociale, tutti i medici dei servizi sanitari esercitano un'attività medico-sociale. La creazione di un settore «medico-sociale» in seno al servizio medico per il personale di Bruxelles è, di per sé, un'assurdità o, perlomeno, deriva dal flagrante disconoscimento dei compiti abitualmente svolti dai medici che esercitano, la loro attività in seno al servizio medico.
b) Le decisioni 4 maggio e 8 giugno 1979 hanno avuto per effetto di privare la ricorrente di numerose precedenti responsabilità nel campo medico, particolarmente nel settore delle visite di assunzione, e hanno comportato una drastica riduzione dei suoi altri compiti; viceversa, le sono state affidate mansioni non ben definite ed indefinibili rispetto alle sue attitudini professionali.
e) Sul piano amministrativo, la decisione di creare un settore «medico-sociale» non rientra nella competenza del direttore generale del personale e dell'amministrazione, come del resto la ripartizione dei compiti sanitari in seno al servizio medico e l'attribuzione alla ricorrente di compiti diversi da quelli ch'essa svolgeva prima.
Il servizio medico non è un'unità amministrativa come qualsiasi altro ufficio. Le mansioni che vi sono esercitate non rientrano nella competenza d'organizzazione dell'amministrazione; i medici interni devono essere sottoposti ad uno statuto diverso da quello degli altri dipendenti, che garantisca la loro autonomia e al tempo stesso la loro carriera.
d) Anche ammettendo che il direttore generale del personale e dell'amministrazione fosse competente per creare un settore «medico-sociale» in seno al servizio medico, una decisione del genere sarebbe, in ogni caso, potuta legittimamente intervenire solo dopo la comunicazione promessa alla Commissione dal suo membro incaricato delle questioni del personale e relativa al funzionamento dei due servizi medici creati a Bruxelles. Orbene, questa comunicazione è stata fatta solo nel novembre del 1979, ossia diversi mesi dopo la decisione di creare un settore «medico-sociale» e dopo l'assegnazione della ricorrente ai suoi «nuovi compiti».
e) La decisione di tramutamento 20 maggio 1980, oggetto del ricorso 129/80, non è conforme all'interesse dell'ufficio d'origine, né dell'ufficio di destinazione, né tantomeno a quello della ricorrente.
Onde consentire al servizio medico di Bruxelles di funzionare, si è resa necessaria l'assunzione di sette medici esterni; in questa situazione è difficile comprendere l'allontanamento della ricorrente.
Il servizio medico di Bruxelles attualmente non annovera più di un cardiologo esterno occupato a mezza giornata; orbene, la ricorrente ha provveduto all'interpretazione degli elettrocardiogrammi, tanto presso il servizio medico centrale quanto presso il servizio medico decentrato, ed è stata la sola specialista per la medicina interna dell'intero servizio medico. D'altra parte, si sono manifestate difficoltà per quanto riguarda la presa in carico dei fascicoli medici della ricorrente, a seguito dell'applicazione quasi immediata della decisione di tramutamento.
Il medico appartenente al servizio medico d'una istituzione non può dipendere interamente dal potere dell'amministrazione quanto allo svolgimento della sua carriera e, in particolare, agli spostamenti di cui può costituire oggetto al di fuori del servizio medico. La situazione di cui soffre la ricorrente è in flagrante contraddizione con l'imperativa necessità di garantire la libertà e l'indipendenza, morale e tecnica, del medico del lavoro.
A seguito del suo tramutamento, la ricorrente non è più in grado di mettere le sue conoscenze e la sua lunga esperienza di medico internista e cardiologo a disposizione della Commissione; essa si trova confinata in compiti di gestione amministrativa e di esecuzione, inferiori alle sue attitudini professionali, il che non risponde all'interesse del servizio cui essa è addetta. Le attività che le sono state imposte non sono quelle di un medico, ma di un universitario con conoscenze mediche; la preparazione e l'esperienza professionale dei medici che lavorano nel settore della ricerca medica sono sostanzialmente e fondamentalmente diverse da quelle della ricorrente. Non si possono confondere preparazione clinica e preparazione scientifica; a parte la ricorrente, la DG XII non comprende alcun medico con preparazione clinica.
L'argomento secondo cui la mancanza di un posto vacante in seno al servizio medico per il personale decentrato avrebbe impedito il tramutamento della ricorrente in seno a detto servizio viene smentito dalla constatazione ch'essa è stata trasferita col suo posto fuori del servizio medico.
Nel corso dei sette anni di studi di base, dei suoi dieci anni di specializzazione e dei dieci altri anni al servizio medico della Commissione, la ricorrente ha esercitato compiti di natura esclusivamente sanitaria. Sia pure assunta come «impiegata» in un'amministrazione internazionale, essa ha potuto legittimamente sperare che i suoi titoli e i suoi requisiti sarebbero stati presi in considerazione per un'adeguata assegnazione e che non sarebbero stati deliberatamente ignorati al punto da confidarle un compito di gestione e di coordinamento, di natura sostanzialmente amministrativa.
La ricorrente ha sempre voluto esercitare la medicina; la sua entrata in servizio presso la Commissione in un posto d'amministratore fu dovuta all'impossibilità, a quell'epoca, di stabilirsi nel Belgio in qualità di medico ed aveva solo natura temporanea e transitoria.
Relativamente al posto cui ella è stata trasferita non si fa riferimento se non a funzioni inadeguatamente determinate e non conformi alle sue attitudini; in particolare, vengono richieste solo «conoscenze mediche» per il titolare di tale posto, il che rende apparente l'inadeguatezza del posto di cui trattasi per le attitudini della ricorrente.
La Commissione sostiene che le tre decisioni impugnate sono conformi all'interesse del servizio e si sono, del resto, risolte nell'affidare alla ricorrente un posto corrispondente alle sue capacità ed alla sua preparazione.
paragrafo 3
a) Dalla constatazione che qualsiasi attività medica può presentare un aspetto sociale non deriva affatto che la creazione, in seno al servizio medico, di un settore medico-sociale vada considerata come una «assurdità»; anzi, l'importanza di taluni problemi spiccatamente sociali può, come nella fattispecie, giustificare la creazione di un settore del genere.
b) Dalle note del direttore generale del personale e dell'amministrazione 14 marzo e 4 maggio 1979 risulta che, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, i compiti medici affidatile erano chiaramente definiti e d'una rilevanza pari, se non superiore, a quelli ch'essa espletava prima.
L'elaborazione di una vera e propria politica di medicina sociale è lungi dall'essere priva di senso; essa costituisce, anzi, un compito rilevante, affidato inizialmente alla ricorrente, che ne ha disconosciuto la portata.
Essendosi astenuta, nonostante più richiami, nel periodo compreso fra il maggio 1979 ed il maggio 1980, dal presentare le proposte destinate alla messa in atto di un programma di medicina sociale di cui era stata principalmente incaricata e non avendo, per svariati mesi, proceduto alle visite mediche preventive, che costituivano pure uno dei suoi compiti, la ricorrente non può parlare di riduzione della sua attività medica.
e) La ricorrente non ha affatto dimostrato perché non spetterebbe all'amministrazione procedere alla ripartizione dei compiti affidati ai dipendenti addetti al servizio medico.
Dal punto di vista organizzativo, il servizio medico non si distingue dagli altri uffici della Commissione; posto sotto l'autorità del direttore generale del personale e dell'amministrazione, spetta proprio a questo, sentito il medico responsabile del servizio, affidare determinati compiti ai suoi dipendenti. Quanto alle «rivendicazioni mediche» di cui parla la ricorrente, esse riguardano lo stato giuridico stesso dei medici impiegati; tali rivendicazioni non sono state d'altronde accolte dalla Commissione.
La creazione di un settore medico-sociale in seno al servizio medico non costituisce se non provvedimento di organizzazione interna del servizio, destinato a dare un'attuazione concreta ad uno degli orientamenti definiti dal Commissario incaricato delle questioni del personale; questo provvedimento era proprio di competenza del responsabile della direzione generale del personale e dell'amministrazione, da cui il servizio medico dipende.
d) La comunicazione 7 novembre 1979 del membro della Commissione incaricato delle questioni del personale aveva il solo scopo d'informare la Commissione, non già di sottoporle proposte relative al servizio medico. Questa comunicazione non ha quindi, in alcun modo, costituito una condizione preliminare per la nuova ripartizione dei compiti in seno al servizio medico.
e) La tesi della ricorrente non è convincente nemmeno per quanto riguarda la decisione di tramutamento 20 maggio 1980.
L'allontanamento della ricorrente non ha arrecato pregiudizio al buon funzionamento del servizio medico: i compiti da essa svolti in precedenza sono stati assunti dai suoi colleghi; la rimessa dei suoi fascicoli al responsabile del servizio medico ha potuto aver luogo il 4 gennaio 1980, senza particolari difficoltà e senza pregiudizio per gli interessi dei pazienti.
Le considerazioni relative all'indipendenza morale e tecnica del medico del lavoro non possono far dimenticare che la ricorrente è inclusa nell'organico amministrativo della Commissione e, per questo motivo, soggetta allo Statuto, il quale conferisce, fra l'altro all'amministrazione il potere di procedere, nell'interesse del servizio, al tramutamento di qualsiasi dipendente.
Le nuove attività della ricorrente consistono fra l'altro nel partecipare alla gestione delle attività del comitato di ricerca medica e della sanità pubblica, nonché dei suoi gruppi di lavoro permanenti, ai collegamenti tra gli uffici al fine della concertazione con le attività della Commissione riguardanti il settore della sanità, al confronto permanente dei programmi nazionali di ricerca in questo settore, al coordinamento dei lavori di oltre 80 comitati che si occupano, in seno alla Commissione, dei problemi di sanità. La ricorrente esercita le sue funzioni nell'ambito del programma «biologia, radioprotezione e ricerca medica», cui sono addetti sin da ora due altri medici a orario completo e due medici a orario ridotto. Non può sostenersi che i compiti affidati alla ricorrente non siano adeguatamente determinati e non possano essere svolti da un medico.
La circostanza che la ricorrente avesse già acquistato un'esperienza clinica non significa affatto ch'essa non possa svolgere, in maniera soddisfacente, i compiti che le sono attualmente affidati, tanto più ch'essa ha, in passato, svolto funzioni di natura amministrativa.
Da nessuna disposizione dello Statuto risulta che i compiti che comportino l'esercizio della professione medica siano di livello superiore a quelli svolti da un medico che lavora nel settore della ricerca medica e della sua organizzazione; non viene contestato che le mansioni affidate alla Turner siano di livello corrispondente ad un posto della carriera A 5/A 4.
La ricorrente è stata oggetto di un tramutamento ad un posto vacante, non già di uno spostamento insieme al posto; quindi, essa non ha potuto essere assegnata al servizio medico per il personale decentrato, data la mancanza di un posto vacante in tale ufficio.
L'argomento basato sulla mancanza d'interesse, per la ricorrente, ad essere trasferita ad un posto che non comporti l'esercizio della medicina è sorprendente, trattandosi del mezzo relativo alla violazione dell'interesse del servizio. Non spetta all'amministrazione il curare, a detrimento dell'interesse del servizio, di mantenere un dipendente in un determinato posto, onde facilitargli l'ulteriore riadattamento professionale al di fuori dell'istituzione.
E opportuno ricordare che la ricorrente ha svolto, all'inizio, funzioni amministrative conformi alle sue attitudini; attualmente la situazione non è diversa.
f) In generale, la ricorrente non prova in che cosa la decisione impugnata non tenga conto dell'interesse del servizio. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l'autorità gerarchica è sola responsabile dell'organizzazione degli uffici ch'essa deve poter modificare in funzione delle esigenze del servizio, purché siano salvaguardati i diritti attribuiti ai dipendenti dallo Statuto e di cui essi possono esigere l'osservanza davanti al giudice. Orbene, a parte il motivo di sviamento di potere, la ricorrente non sostiene che le decisioni impugnate ledano i diritti garantitile dallo Statuto; essa non può quindi contestare validamente una decisione d'organizzazione interna, con cui le si affidano nuove mansioni.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › B — Quanto al merito › 2. Quanto allo sviamento di potere
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, anche ammettendo che le decisioni impugnate abbiano potuto motivarsi con l'interesse del servizio, ciò non toglie che il loro scopo essenziale, se non esclusivo, era quello di recarle pregiudizio.
paragrafo 2
a) L'amministrazione ha cercato, mediante l'applicazione da essa fatta della decisione di riorganizzazione del servizio medico di Bruxelles, di escludere la ricorrente dalle sue attività mediche inerenti all'assunzione del personale, pur affidandole la responsabilità d'un ufficio, abusivamente definito «medico-sociale» e che non comprende in pratica alcun compito medico autonomo o tale da essere svolto da un medico interno.
b) Determinati addebiti erano stati a suo tempo mossi alla ricorrente a proposito di visite mediche cui essa sottoponeava i nuovi dipendenti al momento dell'assunzione. Questa situazione non riusciva gradita al direttore generale del personale e dell'amministrazione; l'operazione diretta a creare di sana pianta, senza alcuna vera e propria esigenza, un settore «medico-sociale» aveva il solo scopo di allontanare la ricorrente da determinate responsabilità in campo medico.
e) Il tramutamento costituisce, in realtà, una sanzione disciplinare nei confronti della ricorrente. Medico praticante ed intenzionato a restare tale, essa viene spogliata del diritto d'esercitare la medicina; una sanzione del genere, la più grave che possa pronunciare un Consiglio dell'ordine nei confronti di uno dei suoi membri, rientra esclusivamente, anche nel caso di un medico interno, nella competenza delle autorità disciplinari della sua professione, non già in quella delle autorità amministrative.
d) La Commissione avrebbe avuto la possibilità di trasferire la ricorrente al servizio medico decentrato, dove essa avrebbe potuto continuare l'esercizio della professione medica; esistono, d'altronde, altre attività, in seno al servizio medico di Bruxelles, ove essa avrebbe potuto essere meglio utilizzata in funzione della sua specializzazione.
La Commissione era animata dalla volontà cosciente e persistente di escludere la ricorrente da responsabilità mediche e di mascherare il suo modo di fare con un richiamo, del tutto artificioso, all'interesse del servizio.
e) La ricorrente veniva tramutata alla DG XII e non veniva sostituita né nei compiti che aveva svolto in seno al servizio medico, né nei suoi nuovi compiti.
paragrafo 3
Per l'assunzione di un nuovo medico consulente presso il servizio medico per il personale di Bruxelles (avviso di posto vacante COM/947/80) la descrizione delle funzioni non parla affatto delle attività medico-sociali, il cui avvio non si sarebbe, ad avviso della Commissione, potuto ritardare. D'altronde, per tale posto si richiedono studi universitari di medicina, sanciti da un diploma di dottore in medicina. Orbene, la ricorrente, al momento del suo trasferimento alla DG XII, non veniva tramutata ad un posto di medico, ma ad un posto di universitaria con conoscenze di medicina, d'altronde dipendente dalla segreteria del direttore generale di Bruxelles.
paragrafo 4
Risulta quindi chiaramente che lo scopo perseguito dalla Commissione, tramutando la ricorrente, non era quello di soddisfare l'interesse del servizio, consistente nella fattispecie nella necessità di porre immediatamente in essere attività indispensabili nel settore medico-sociale, ma derivava dalla evidente intenzione d'allontanare la ricorrente dal servizio medico.
paragrafo 5
La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, la prova dello sviamento di potere è subordinata all'esistenza di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che provino che la decisione impugnata è stata adottata per fini diversi da quelli indicati; orbene, la ricorrente non fornisce alcun indizio rivelatore dell'esistenza di un qualsivoglia sviamento di potere.
paragrafo 6
a) I compiti affidati alla ricorrente, in seno al servizio medico-sociale, comportavano, oltre allo sviluppo di un programma di medicina sociale, le visite mediche preventive, la partecipazione ai lavori della commissione d'invalidità, la sorveglianza delle visite mediche preventive fatte all'esterno, il parere da dare sulle richieste di visite complementari, la sorveglianza medica del personale del comitato economico e sociale nonché la partecipazione alle mansioni amministrative del servizio; queste responsabilità non possono qualificarsi «aberranti e prive di qualsiasi utilità per il paziente». Il mezzo basato sull'esistenza di uno sviamento di potere riguarda perciò solo una parte delle attribuzioni della ricorrente; non si può quindi sostenere che l'attribuzione dei compiti di cui è causa avesse sostanzialmente, se non esclusivamente, lo scopo di recare pregiudizio alla ricorrente.
b) La ricorrente non è stata affatto esclusa dalla maggior parte delle attività professionali; essendo stata incaricata di nuovi compiti, le sono state tolte, come è perfettamente logico, talune mansioni, come le visite d'assunzione. Questa sola circostanza non l'autorizza a sostenere che lo scopo della decisione impugnata fosse quello di escluderla da detti compiti; inoltre, è opportuno ricordare che un dipendente non ha alcun diritto, salvo i limiti imposti dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, di conservare un determinato compito.
e) La giurisprudenza della Corte riconosce la libertà delle istituzioni comunitarie di organizzare la loro attività interna nel modo più conforme agli interessi del servizio. Non spetta quindi alla ricorrente, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, procedere all'esame del merito delle proposte fatte in materia di medicina sociale né del grado più o meno grande della loro utilità. La Commissione, da parte sua, ha ritenuto auspicabile lo sviluppo di una medicina sociale atta a venire in aiuto ai dipendenti interessati e al tempo stesso a favorire il buon funzionamento degli uffici.
d) La responsabilità dell'autorità gerarchica in materia di organizzazione degli uffici si esercita nei confronti di tutti i dipendenti, compresi i membri del servizio medico. Non ha recato pregiudizio all'autonomia della professione medica il fatto che l'amministrazione, su proposta del medico responsabile del servizio medico, abbia affidato determinati compiti alla ricorrente, senza intervenire nell'esecuzione dei loro aspetti sanitari. Il concetto di «autonomia medica» non può consentire alla ricorrente di farsi giudice dell'opportunità di espletare i compiti affidatile, a meno che non si vogliano violare i principi fondamentali del pubblico impiego e ritardare l'attuazione di una politica di medicina sociale giustificata dall'interesse del servizio.
e) La decisione di tramutamento 20 maggio 1980 corrisponde all'interesse del servizio; essa non può quindi essere inficiata di sviamento di potere.
f) In mancanza di un posto vacante in seno al servizio medico per il personale decentrato, la ricorrente non avrebbe potuto essere trasferita a questo ufficio; quanto ai compiti che rientrano nella cardiologia, essi sono stati affidati, in seno al servizio medico per il personale di Bruxelles, ad un medico a mezza giornata, in modo soddisfacente e non vi era alcun motivo per esonerare questo medico dal suo incarico.
g) Affidando alla ricorrente nuove mansioni, non comportanti l'esercizio della medicina, la Commissione evidentemente non le ha impedito di esercitare la sua professione, ma semplicemente si è servita del proprio potere di organizzare gli uffici. Nel corso della sua carriera, un dipendente può essere indotto ad esercitare diverse funzioni, senza che gli sia consentito, passando da una funzione all'atra, di ritenere che si sia recato pregiudizio ai suoi interessi.
h) Le attività medico-sociali vengono attualmente esercitate dal responsabile del servizio medico, fino a che non sia coperto il posto oggetto dell'avviso di posto vacante COM/947/80; in quel momento, potrà aver luogo la ripartizione definitiva dei compiti fra il responsabile del servizio medico ed il medico che l'assisterà.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › B — Quanto al merito › 3. Quanto alla violazione di forme sostanziali
paragrafo 1
La ricorrente fa carico alla decisione di tramutamento 20 maggio 1980 d'essere basata su un'erronea motivazione, nella parte in cui vi si dichiara che la ricorrente non si è adeguata alle nuove mansioni affidatele, in seno al servizio medico, con le decisioni, recanti assegnazione ad un nuovo impiego, 4 maggio e 8 giugno 1979.
paragrafo 2
Il contesto nel quale queste «nuove mansioni» le sono state affidate, l'impossibilità nella quale essa era stata posta di determinare in che cosa consistessero esattamente le sue nuove responsabilità, la perdita della maggior parte delle sue attività mediche atte ad avere degli sviluppi medico-sociali non consentivano alla ricorrente d'accettare queste nuove mansioni senza esporsi ad insormontabili difficoltà.
paragrafo 3
D'altronde, dato che l'asserito «mancato adeguamento» viene contestato dalla ricorrente nel primo ricorso, la Commissione non può basare la decisione di tramutamento su una motivazione del genere, dato che la Corte non si è ancora pronunciata sulla sua esattezza.
paragrafo 4
La Commissione osserva che la decisione impugnata viene motivata non solo col mancato adeguamento della ricorrente ai suoi compiti in seno al servizio medico, ma pure dalla constatazione che'essa era in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di posto vacante COM/229/80.
paragrafo 5
Il fatto che la ricorrente neghi il mancato adeguamento che le viene addebitato non basta a provarne l'inesattezza.
paragrafo 6
La valutazione delle attitudini d'un dipendente rientrano nella competenza dell'amministrazione e questa valutazione va ritenuta esatta sino al momento in cui la Corte la dichiari eventualmente viziata di errore manifesto di fatto. Sostenere il contrario significherebbe subordinare il potere dell'amministrazione di procedere all'assegnazione di un dipendente, il che presuppone la valutazione delle sue attitudini, all'autorizzazione della Corte; orbene, l'amministrazione gode del «privilegio di provvedere d'ufficio», che le consente di agire con atti esecutori, dato che essa ha il compito di soddisfare l'interesse generale.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › B — Quanto al merito › 4. Quanto al disconoscimento del dovere di assistenza
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che l'obbligo di assistenza, espressione del principio generale di buona gestione e di sana amministrazione del principio generale di buona gestione e di sana amministrazione, è stato violato nella fattispecie sotto diversi aspetti.
paragrafo 2
a) Sentita dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, il 6 maggio 1980, prima di essere trasferita, la ricorrente non veniva preavvisata dell'oggetto della riunione per la quale era stata convocata; questo comportamento dell'amministrazione è scorretto, se non addirittura pernicioso.
b) La ricorrente veniva obbligata ad accettare, con la minaccia, in seno al servizio medico compiti privi di qualsiasi precisa definizione e di natura assertivamente «medico-sociale»; le è stato in seguito assegnato un posto nel quale non può più servisi della sua preparazione e della sua esperienza professionale.
e) Il fatto di aver sentito la ricorrente e di aver insistito perché accettasse mansioni cui la si destinava è indice della deliberata e cosciente volontà di allontanarla dalle sue attività in seno al servizio medico.
d) È in contrasto con una buona gestione il fatto di procedere, in condizioni criticabili, al trasferimento della ricorrente e di privarla della pratica della professione medica, a beneficio di medici esterni, assunti a contratto e che non fruiscono di alcuna garanzia statutaria. Lo Statuto conferisce il diritto di occupare un posto le cui mansioni siano conformi alla preparazione del titolare.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che occorre determinare, di volta in volta, il contenuto della nozione di «dovere di assistenza» ammessa dalla giurisprudenza della Corte; essa non può essere usata da chiunque, a sostegno di qualsivoglia argomento e in mancanza d'un più solido fondamento giuridico.
paragrafo 4
a) Niente sta ad indicare che, in forza di questa nozione, l'amministrazione abbia l'obbligo d'avvisare il dipendente, convocato per un colloquio, che questo verterà sul suo eventuale trasferimento. Nella fattispecie, la ricorrente non fornisce alcun elemento atto a dimostrare che l'eventuale mancanza di indicazione dello scopo della riunione del 6 maggio 1980 abbia potuto recarle un qualsiasi pregiudizio; in ogni caso, la ricorrente non può sostenere che lo scopo di tale colloquio l'abbia in qualsiasi modo sorpresa e non è contestato che essa sia stata messa in grado di chiarire ampiamente la propria posizione.
b) Se ed in quanto il trasferimento di cui è causa è conforme all'interesse del servizio ed a quello della ricorrente, il dovere di assistenza non può essere stato trasgredito.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › B — Quanto al merito › 5. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che privandola della possibilità di praticare, nell'esercizio delle sue nuove funzioni, la professione medica, la Commissione ha agito nei suoi confronti in maniera ingiuriosa. Essa ha gettato il discredito sulla sua capacità professionale ed ha recato pregiudizio alla sua dignità. Apparendo come una sanzione non dissimulata agli occhi dell'ambiente medico, la decisione adottata nei confronti della ricorrente può ripercuotersi del pari sulla dignità, sulla competenza e sulla probità del coniuge, pure medico in Bruxelles.
paragrafo 2
La ricorrente è regolarmente oggetto di molteplici domande da parte dei suoi ex clienti nonché dei suoi colleghi all'esterno della Commissione, che si preoccupano dei motivi per i quali è stata privata del diritto di proseguire, in seno al servizio medico, le sue attività di medico. A tale inquietudine si aggiunge l'incomprensione.
paragrafo 3
La decisione di tramutamento della ricorrente è inficiata d'illegittimità; essa ha comportato per lei un pregiudizio morale grave e certo ed è legittimo corrisponderle un risarcimento. Ella ha diritto, per il danno morale, ad una somma equivalente a due anni di stipendio; questo risarcimento riguarda il periodo durante il quale essa non ha cessato di costituire oggetto dell'ostilità della Commissione, concretatasi in una prima nuova assegnazione, poi in un tramutamento, contro i quali essa è stata obbligata a proporre ricorso per difendere i suoi interessi ed i suoi diritti.
paragrafo 4
La Commissione oppone che i mezzi dedotti a sostegno della domanda d'annullamento della decisione di tramutamento sono infondati e che, mancando qualsiasi illecito da parte dell'amministrazione, la domanda di risarcimento non può che essere disattesa.
paragrafo 5
D'altronde, l'esagerazione degli epiteti da parte della ricorrente cela male l'infondatezza delle sue asserzioni.
paragrafo 6
Il fatto di affidare alla ricorrente mansioni conformi alle sue capacità, al grado e al posto, anche se esse non comportano l'esercizio della medicina, non può recare pregiudizio alla sua dignità né costituire un'ingiuria nei suoi confronti; a fortiori, tale decisione non può avere alcuna incidenza nei confronti del coniuge della ricorrente, completamente estraneo alla controversia.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale
paragrafo 1
La ricorrente, con l'aw. Vandersanden, e la Commissione, rappresentata dal sig. Delahousse e dall'aw. Jacob, hanno svolto difese orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti dalla Corte (Seconda Sezione) all'udienza del 21 maggio 1981.
paragrafo 2
In pari data, prima dell'apertura dell'udienza, la Corte ha sentito come testimone la dott.ssa Ornella Mancini sui provvedimenti adottati al fine dell'organizzazione di un servizio medico-sociale nell'ambito del servizio medico della Commissione, indi, a titolo informativo, il dott. Siddons, responsabile del servizio medico per il personale di Bruxelles, più particolarmente sulle caratteristiche del settore medico-sociale, sull'avviso di posto vacante COM/947/80 e sull'idea che la ricorrente si faceva delle visite per l'assunzione.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 luglio 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con due atti successivi, depositati nella cancelleria della Corte il 21 febbraio e 29 maggio 1980, la sig.ra Manette Krecké, in Turner, dottoressa in medicina, dipendente della Commissione delle Comunità europee di grado A4, ha proposto dei ricorsi diretti, il primo all'annullamento della decisione 4 maggio 1979, con cui il direttore generale del personale e dell'amministrazione le affidava nuove mansioni nell'ambito della riorganizzazione del servizio medico della Commissione di Bruxelles, e della decisione della Commissione 8 giugno 1978, recante nuova assegnazione della ricorrente al «servizio medico per il personale di Bruxelles», il secondo all'annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 1980, recante tramutamento della ricorrente ad un posto dipendente dalla direzione generale XII (ricerca, scienza, educazione). Il secondo ricorso contiene inoltre una domanda di risarcimento dei danni, valutati in via provvisoria in due anni di stipendio, quale riparazione del danno che la ricorrente asserisce d'aver subito a causa di questo cambiamento di attribuzioni.
punto 2
La ricorrente studiava presso l'Università di Strasburgo, specializzandosi in medicina interna e in cardiologia. Essa lasciava l'Università col grado di viceprimario presso il reparto ospedaliero A della facoltà di medicina di Strasburgo. Entrata nel 1966 in servizio presso l'Euratom, in seguito ad un giudizio sulla sua candidatura particolarmente elogiativo, essa passava nel 1968 al servizio medico della Commissione (DG IX, personale a amministrazione), nel cui ambito veniva assegnata, nel periodo precedente la controversia, al reparto «medicina preventiva» ed aveva, come attribuzioni principali, le visite per l'assunzione, le visite mediche preventive, il controllo delle relazioni di visite mediche, le vaccinazioni, l'infermeria, la sorveglianza medica del nido e delle consultazioni a richiesta del personale. Nello stesso periodo, la ricorrente era la supplente del dott. Semiller, responsabile del servizio medico.
punto 3
Dal fascicolo risulta, e la circostanza è stata confermata dall'istruzione, che delle difficoltà insorgevano fra la ricorrente e l'amministrazione a proposito della portata e del metodo delle visite per l'assunzione. È pacifico che la ricorrente ha difeso in proposito una concezione più rigorosa di quella dell'amministrazione e che una divergenza di punti di vista si è manifestata per quanto riguarda i limiti in materia fra la responsabilità propria del medico ed il potere di direzione dell'amministrazione.
punto 4
II 12 luglio 1978, deliberando su proposta del commissario competente, sig. Tugendhat, la Commissione adottava una decisione relativa alla riorganizzazione del servizio medico, diviso da quel momento in un servizio medico per il personale decentrato, diretto dal dott. Semiller, capo del precedente servizio medico, ed il servizio medico per il personale di Bruxelles, diretto dal dott. Siddons, dipendente di grado A 4, entrato in servizio presso la Commissione nel 1974. Entrambi questi servizi dipendevano direttamente dal direttore generale della DG IX. Si era inoltre deciso che il commissario competente adottasse i provvedimenti necessari per quanto riguardava l'assegnazione a questi due servizi medici degli altri dipendenti facenti parte del precedente servizio medico.
punto 5
Dall'organigramma redatto in seguito a questo decisione risulta che la ricorrente conservava, almeno in via provvisoria, le sue precedenti attribuzioni nell'ambito del nuovo servizio medico per il personale di Bruxelles, ivi compresa la supplenza del capo servizio.
punto 6
In seguito a vari colloqui tra il dott. Siddons e la ricorrente e ad un colloquio, il 12 marzo 1979, fra questa ed il direttore generale, questo inviava alla ricorrente, il 14 marzo 1979, una nota in cui confermava che, nell'ambito della riorganizzazione del servizio medico, egli aveva, l'intenzione di affidarle un «settore medico-sociale», nell'ambito del servizio medico per il personale di Bruxelles, definito in questi termini:
« 1. Medicina sociale
Sviluppo della medicina sociale presso la Commissione — problemi psicologici e psichiatrici e altri problemi medico-sociali.
Elaborazione e attuazione di un programma di lotta contro l'alcolismo nell'ambito della Commissione.
Collegamento con il servizio sociale.
2. Altri compiti medici (se ed in quanto il programma di medicina sociale lo consenta)
Visite mediche preventive.
Commissione d'invalidità.
Controllo delle visite mediche preventive fatte all'esterno (ultimo comma dell'art. 59 dello Statuto) e parere sulle richieste di visite complementari.
Controllo medico del personale del comitato economico e sociale.
Altri compiti secondo le esigenze del servizio.
3. Compiti amministrativi
Partecipazione alle mansioni amministrative del servizio».
punto 7
In seguito al colloquio del 12 marzo 1979, la ricorrente presentava al direttore generale una relazione, in data 13 marzo 1979, nella quale esponeva, in esito al colloquio svoltosi, la sua concezione delle visite mediche d'assunzione.
punto 8
Con lettera 21 marzo 1979, la ricorrente comunicava al direttore generale che non le era possibile accettare la proposta fattale. Essa faceva presente, in primo luogo, che la Commissione non aveva adottato alcun provvedimento al fine di organizzare un servizio del genere e in secondo luogo, che le attribuzioni figuranti nella rubrica «medicina sociale» non rientravano nella sua specializzazione.
punto 9
Con nota 4 maggio 1979, il direttore generale invitava formalmente la ricorrente ad assumere le nuove funzioni a partire dal 10 maggio, precisando a proposito della rubrica «medicina sociale» che accanto a problemi psicologici -e psichiatrici facenti parte di questo compito, si trattava «di esaminare, con altri uffici dell'amministrazione, determinati casi personali che ponevano problemi d'ordine tanto medico quanto sociale».
punto 10
Con nota 10 maggio 1979, la ricorrente reiterava la sua opposizione al provvedimento adottato, rilevando la mancanza di qualsiasi piano di riorganizzazione da parte della Commissione e di qualsiasi programma che consentisse di delimitare le nuove funzioni che le venivano proposte. Con nota 14 maggio 1979, il direttore generale precisava che la sua nota del 4 maggio precedente costituiva un'istruzione formale da parte sua e che la ricorrente era tenuta a svolgere le sue nuove mansioni presso il servizio medico di Bruxelles a partire dalla data già indicata.
punto 11
II 18 maggio 1979, il dott. Siddons confermava alla ricorrente le sue nuove attribuzioni, precisando che le sue mansioni sarebbero state, a partire dal 28 maggio 1979, quelle descritte nella nota del direttore generale 14 marzo 1979, sopraindicate, e aggiungendo che questa descrizione dei compiti era sufficientemente dettagliata per consentire alla ricorrente di porre in atto il programma previsto. Egli invitava al tempo stesso la Turner a fargli, il più presto possibile, proposte al fine della sua realizzazione. A questa nota veniva aggiunta la copia d'una «nota per il personale», riproducente le mansioni della Turner in termini identici alla nota 14 marzo 1979, salvo includere, fra gli «altri compiti secondo le esigenze del servizio», le visite mediche preventive del personale del nido. In questa nota di servizio si precisava che, a partire dal 28 maggio 1979, le visite d'assunzione sarebbero state effettuate dai dott.ri Callebaut, Klein e Mancini. È risultato nel corso dell'istruzione che i tre medici menzionati lavorano per la Commissione in qualità di esterni, a orario ridotto.
punto 12
L'8 giugno 1979, la Commissione adottava una decisione formale con cui trasferiva la Turner dal precedente servizio medico al «servizio medico per il personale di Bruxelles». Questa decisione non contiene alcuna indicazione sulle nuove mansioni affidate alla ricorrente.
punto 13
II 3 luglio 1979, la ricorrente presentava alla Commissione un reclamo, in forza dell'art. 90 dello Statuto, avverso la decisione del direttore generale del personale 4 maggio 1979. In detto reclamo essa faceva presente, oltre al fatto di essere stata posta sotto la direzione di un altro medico di pari grado, che i compiti del settore cosiddetto «medico-sociale» erano eccessivamente vaghi e non corrispondevano alla concreta realtà e che essi non avevano alcuna relazione con la sua specializzazione. Quindi, il cambiamento di posto di cui era stata oggetto, oltre al fatto di comportare una rilevante riduzione delle attività normalmente effettuate da un medico, consulente interno nell'ambito del servizio medico, aveva tutte le caratteristiche di una sanzione disciplinare dissimulata e tale provvedimento era stato interpretato in tal senso nell'ambito del servizio medico.
punto 14
II 6 novembre 1979, la ricorrente rimetteva all'amministrazione un memorandum concernente l'organizzazione dei servizi medici di Bruxelles, nel quale esponeva le sue idee circa la distinzione fra medicina del lavoro, medicina preventiva e medicina sociale, sottolineando fra l'altro che qualsiasi attività medica nell'ambito del servizio medico ha un aspetto sociale e che risultava quindi artificioso separare quest'attività dall'insieme delle attribuzioni del servizio.
punto 15
II reclamo 3 luglio 1979 veniva respinto con lettera del 13 dicembre dello stesso anno firmata dal commissario competente. In seguito a questa decisione, la ricorrente ha proposto il suo primo ricorso il 21 febbraio 1980.
punto 16
Dal fascicolo risulta che, nello stesso periodo, il capo servizio chiedeva ripetutamente alla ricorrente delle proposte per l'organizzazione del settore «medico-sociale», ma che questa rifiutava ogni volta di collaborare all'organizzazione di un servizio del genere, la cui creazione, secondo una lettera inviata il 5 ottobre 1979 al direttore generale del personale, avrebbe avuto quale principale scopo quello di escluderla dal servizio medico, affidandole mansioni mal definite e comunque estranee alla sua specializzazione.
punto 17
II 17 gennaio 1980, il direttore generale inviava alla ricorrente una nota con cui l'informava dell'intenzione di proporre la sua assegnazione ad un altro posto, nell'interesse del servizio. Con nota 8 febbraio 1980, egli precisava quanto già detto, offrendo alla Turner la scelta fra un posto presso la DG V (occupazione e affari sociali) ed un posto presso la DG XII (ricerca, scienza, educazione).
punto 18
Previe informazioni assunte presso queste due direzioni generali sui posti offerti, la ricorrente, con nota 26 febbraio 1980, comunicava al direttore generale che nessuno dei due posti comprendeva compiti in relazione con l'esercizio della professione medica, con la cardiologia e con la medicina del lavoro, e che ai due posti di cui trattasi non corrispondevano affatto compiti ben definiti.
punto 19
Nello stesso periodo, l'amministrazione pubblicava coin. COM/229/80 un avviso di posto vacante presso la DG XII, nella carriera A 5/A 4, contenente le seguenti indicazioni:
«Natura delle funzioni : amministratore principale incaricato di attendere
alla gestione delle attività del comitato di ricerca medica e della sanità pubblica (CRM/CREST) e dei suoi gruppi di lavoro permanenti;
ai collegamenti tra uffici al fine della concertazione con le attività della Commissione riguardanti il settore della sanità;
al confronto permanente dei programmi nazionali di R & S in questo settore.
Requisiti richiesti:
conoscenze di livello universitario sancite da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente;
conoscenze di medicina;
esperienza approfondita adeguata al compito».
punto 20
Con decisione 20 maggio 1980, la Commissione tramutava la ricorrente al posto di cui al summenzionato avviso di posto vacante, con effetto dal 1 giugno 1980. Nella motivazione di questa decisione, preso atto delle riserve della ricorrente, la Commissione si esprimeva in questi termini:
«d'altronde l'interessata, che era già stata assegnata al “servizio specializzato servizio medico per il personale di Bruxelles”, non si è adeguata alle nuove mansioni che le erano state affidate in tale ufficio; che è quindi opportuno, tanto nell'interesse del servizio quanto in quello della sig.ra Turner, di affidarle nuove mansioni».
punto 21
Dopo aver presentato, il 28 maggio 1980, un reclamo in forza dell'art. 90 dello Statuto avverso tale decisione, il 29 maggio 1980, la ricorrente ha proposto il secondo ricorso e depositato in pari tempo domanda di sospensione dell esecuzione della decisione di tramutamento.
punto 22
Con ordinanza 2 luglio 1980 (Race. pag. 2135), il presidente della seconda Sezione, ritenendo che non vi fosse urgenza e che l'applicazione immediata della decisione impugnata non fosse atta a produrre conseguenze irreversibili per la ricorrente, respingeva la domanda di sospensione dell'esecuzione.
punto 23
II reclamo amministrativo della ricorrente veniva respinto con decisione della Commissione 2 ottobre 1980.
punto 24
La Commissione pubblicava, in seguito, l'avviso di posto vacante COM/947/80 relativo alla creazione, presso il servizio medico per il personale di Bruxelles, di un posto nella carriera A 7/A 6, con termine 28 novembre 1980 per la presentazione delle candidature, avviso recante le seguenti specificazioni:
«Denominazione della funzione: medico consulente
Descrizione e natura della funzione:
attendere a compiti di medico consulente e assistere il capo del servizio nelle questioni medico-amministrative nell'ambito del servizio medico della Commissione delle Comunità Europee per il personale di Bruxelles, in particolare:
1. medicina preventiva
2. medicina del lavoro
3. consultazioni a richiesta del personale».
punto 25
La Commissione ha ammesso che questo avviso di posto vacante doveva servire, di fatto, alla sostituzione della ricorrente presso il servizio medico. E risultato pure nel corso dell'istruzione che le attribuzioni proposte a suo tempo alla Turner erano state ripartite, dopo il suo tramutamento, fra il capo servizio ed un medico esterno che lavorava ad orario ridotto, ed era incaricato inoltre di una parte delle visite d'assunzione e che tale medico esterno aveva steso, verso la fine del settembre 1980, una «proposta per un servizio medico-sociale» composta di due pagine dattiloscritte. All'epoca dell'udienza, tale proposta non era stata ancora approvata dal capo servizio.
SENTENZA › In diritto › Sull'oggetto dei ricorsi
punto 26
II primo ricorso (59/80) mira all'annullamento delle decisioni adottate dalla Commissione per togliere alla ricorrente le sue precedenti attribuzioni e affidarle un nuovo compito definito come settore o servizio «medico-sociale». Nel corso del procedimento è risultato che la decisione 8 giugno 1969 — con cui si assegnava di nuovo la ricorrente al «servizio medico» per il personale di Bruxelles — contemplata dal ricorso, non è tale da recarle pregiudizio, dal momento che non contiene alcuna indicazione sulla definizione dei suoi compiti. Nel corso del procedimento è risultato che detta decisione non è, in realtà, soggetta a contestazione.
punto 27
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due mezzi relativi, in primo luogo, al disconoscimento dell'interesse del servizio, di cui si parla nell'art. 7, n. 1, dello Statuto, e, in secondo luogo, allo sviamento di potere commesso nei suoi confronti.
punto 28
II secondo ricorso (129/80) ha ad oggetto la decisione di tramutamento 20 maggio 1980. Tale ricorso s'impernia su quattro motivi relativi al disconoscimento dell'interesse del servizio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, alla violazione di forme sostanziali — in ragione di un errore di motivazione, in quanto la decisione di tramutamento si base sull'assento «mancato adeguamento» della ricorrente alle nuove mansioni —, alla violazione del «dovere di assistenza» qual' è definito dalla Corte (Terza Sezione) nella sentenza 28 maggio 1980 (Kuhner, cause riunite 33 e 75/79, Race. 1980, pag. 1677), e, infine, allo sviamento di potere, in quanto la decisione di tramutamento non sarebbe in realtà che una sanzione disciplinare dissimulata a carico della ricorrente.
punto 29
Dall'esame di questi motivi risulta che, mentre il primo, relativo alla presa in considerazione dell'interesse del servizio, coincide col primo mezzo del ricorso 59/80, i tre altri, inerenti alla presa in considerazione della situazione personale della ricorrente, si confondono di fatto, salvo per la mancata motivazione, con la censura di sviamento di potere.
punto 30
Ne risulta che, in seguito alla riunione delle due cause, i due ricorsi possono essere esaminati nel loro insieme in relazione a due motivi inerenti, in primo luogo, alla presa in considerazione dell'interesse del servizio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e, in secondo luogo, alla nozione di sviamento di potere, a parte il mezzo di difetto di motivazione, invocato soltanto nei confronti della decisione di tramutamento.
punto 31
Con la domanda di risarcimento dei danni allegata al secondo ricorso, la ricorrente chiede la riparazione del danno morale che le sarebbe stato recato dal cambiamenti di assegnazione.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 32
Nel controricorso relativo al primo ricorso, la Commissione ha sollevato due eccezioni d'irricevibilità.
punto 33
La prima di dette eccezioni, che riguarda il ricorso nella parte in cui esso era diretto contro la decisione 8 giugno 1979, relativa all'assegnazione ad un nuovo posto, è divenuta priva di oggetto, dato che si è detto sopra che la ricorrente non ha interesse a contestare tale decisione.
punto 34
La seconda eccezione d'irricevibilità riguarda la circostanza che la ricorrente non avrebbe più interesse a perseguire l'annullamento degli atti recanti modifica delle sue attribuzioni in seno al servizio medico dal momento che, con la decisione 20 maggio 1980, essa è stata trasferita ad un'altra direzione generaie. La Commissione sostiene che, quando l'atto impugnato cessa di produrre effetti durante il procedimento contenzioso, il ricorso diviene privo di oggetto.
punto 35
Quest'argomento della Commissione va respinto prechè in contrasto col principio della buona fede (vedasi la sentenza 21 maggio 1981, Morbelli, 156/80, punto 14 della motivazione).
punto 36
Nella motivazione della decisione di tramutamento, infatti, menzionando il fatto che la ricorrente non si è «adeguata alle nuove mansioni che le erano state affidate», la Commissione stessa ha stabilito un nesso tra detta decisione e la controversia oggetto del primo ricorso. La Commissione si pone quindi in contraddizione con le proprie dichiarazioni quando assume che detto ricorso è divenuto privo di oggetto per effetto della decisione di tramutamento.
punto 37
Quest'eccezione d'irricevibilità va quindi respinta.
SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo al disconoscimento dell'interesse del servizio
punto 38
La ricorrente invoca, in primo luogo, l'art. 7 dello Statuto, a termini del quale l'assegnazione dei dipendenti va fatta «nel solo interesse del servizio». Essa svolge, in proposito, tre ordini di argomenti concernenti la delimitazione dei compiti fra l'amministrazione ed il servizio medico, la mancata giustificazione obiettiva della creazione di un settore «medico-sociale» e taluni aspetti dell'organizzazione del servizio medico.
punto 39
Essa deduce che non spetta all'amministrazione definire, ripartire o modificare i compiti in campo medico, sottolineando la libertà e l'autonomia morale del medico nello svolgimento dei compiti che gli sono propri. Appunto in questa prospettiva essa espone più in particolare, nella memoria 3 marzo 1979, la sua concezione della visita medica d'assunzione, sottolineando la libertà di disposizione che va riconosciuta in questa materia al medico nella determinazione della portata dei suoi accertamenti, nonché la libertà di giudizio nell'esprimere la propria valuatzione. Essa rileva in proposito che dopo l'allontanamento, dal servizio medico, del solo medico interno incaricato del controllo delle assunzioni, queste sarebbero state affidate a più medici esterni, in modo che tale controllo avrebbe, da allora, perso qualsiasi coerenza.
punto 40
Con questo argomento, la ricorrente confonde la libertà di giudizio che dev'essere riconosciuta al medico, sul piano tanto della diagnosi quanto delle decisioni in campo medico, quando egli stesso assume la responsabilità d'una terapia, e la particolare posizione del medico nel caso in cui espleta compiti consultivi o di controllo nell'ambito amministrativo.
punto 41
Le attribuzioni dei servizi medici delle istituzioni comunitarie sono determinate, nell'ambito dello Statuto, dall'amministrazione, in funzione delle esigenze o dell'assunzione, o del funzionamento dei vari sistemi di previdenza sociale, o ancora del controllo sanitario del personale e degli impianti. L'amministrazione può definire la natura e la portata dei vari compiti in campo medico da prendere in considerazione in questi diversi settori, purché sia salvaguardata l'indipendenza di giudizio e di decisione dei medici di cui essa si serve, nell'esecuzione dei compiti che sono loro affidati nell'ambito così definito e nei casi in cui essi devono compiere, sotto la loro responsabilità, determinati atti medici di carattere preventivo o terapeutico.
punto 42
Queste considerazioni si applicano pure alla pratica delle visite di assunzione. Spetta all'amministrazione determinare la natura e la portata di tali visite e impartire in proposito le opportune direttive ai medici incaricati di procedervi. È in questo ambito che si esercita la libertà di giudizio dei medici per quanto riguarda i loro accertamenti d'ordine sanitario ed il loro giudizio sull'idoneità dei candidati.
punto 43
In secondo luogo, la ricorrente muove talune critiche per quanto riguarda la nozione stessa di «servizio medico-sociale» e la giustificazione della creazione di un settore particolare dedicato ad un compito del genere, nell'ambito del servizio medico. Essa allega, anzitutto, che non esiste una distinzione netta fra le nozioni di «medicina del lavoro», di «medicina preventiva» e di «medicina sociale», nel senso che tutti i compiti affidati al servizio medico comportano una stretta connessione degli aspetti medici e sociali, in modo che la definizione di un «settore medico-sociale» specializzato introdurrebbe un'artificiosa divisione in mansioni che sono in realtà inseparabili. Quanto alle disposizioni adottate a tale fine dal direttore generale e dal capo del servizio medico per il personale di Bruxelles, la ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione non ha mai deciso di creare un settore del genere e che non spetta quindi all'amministrazione istituirlo.
punto 44
La ricorrente ha certamente ragione quando sottolinea lo stretto nesso esistente fra le nozioni di medicina del lavoro, di medicina preventiva e di medicina sociale. Questo punto non è stato contestato nel corso dell'istruzione. Tuttavia, questa constatazione lascia intatta la libertà dell'amministrazione per quanto riguarda l'organizzazione del servizio medico, la ripartizione dei compiti nell'ambito di questo e l'assegnazione del personale in relazione ai compiti così definiti.
punto 45
Restando impregiudicato il giudizio sulla situazione individuale della ricorrente, e sul comportamento nei suoi confronti degli uffici della Commissione, non si può quindi negare la libertà dell'amministrazione comunitaria di affidare, ai medici appartenenti al suo servizio medico, mansioni più o meno specializzate, al fine di svolgere determinati compiti specifici, come ad esempio mansioni che rientrano nella medicina sociale.
punto 46
A parte ciò, non si può negare all'amministrazione il potere di definire tali compiti nell'ambito delle direttive generali adottate dalla Commissione. Ne risulta che la decisione adottata dalla Commissione il 12 luglio 1978 ha costituito una base sufficiente per consentire all'amministrazione di adottare qualsiasi provvedimento ch'essa ritenesse utile al fine di dare una struttura ai due servizi medici la cui creazione è stata decisa in tale momento.
punto 47
La ricorrente solleva, infine, talune questioni relative all'organizzazione stessa del servizio medico. Innanzitutto, essa ritiene contraria agli interessi medici la divisione del precedente servizio medico unico in un servizio per il personale decentrato ed un servizio per il personale di Bruxelles. Inoltre, essa si lagna del fatto che il capo del nuovo servizio per il personale di Bruxelles sia stato designato senza tener conto dei criteri di anzianità, dato che trattasi di un medico con lo stesso suo grado ed assunto dopo di lei dalla Commissione.
punto 48
Quanto alla divisione del precedente servizio medico in un servizio per il personale decentrato ed un servizio per il personale di Bruxelles, basta rilevare che la ricorrente non ha interesse a sollevare una contestazione in proposito, dato che il fatto ch'essa fosse addetta ad un'unità relativamente importante, e cioè il servizio medico per il personale di Bruxelles, lasciava all'amministrazione ampie possibilità di darle un posto conforme alla sua preparazione ed alla sua esperienza.
punto 49
Quanto alla questione del rapporto d'anzianità fra la ricorrente ed il nuovo capo del servizio medico per il personale di Bruxelles, la Commissione allega che, anche se l'attuale capo del servizio è stato assunto solo nel 1974, quindi in un'epoca in cui la ricorrente già faceva parte dell'organico della Commissione, è pacifico ch'esso supera la ricorrente in rango, dato che egli è stato nominato direttamente nel grado A 4, mentre la ricorrente ha ottenuto la promozione a tale grado solo nel 1978.
punto 50
Anche se si deve ammettere che pratiche amministrative del genere possono creare difficoltà sul piano della buona cooperazione in seno agli uffici, è cionondimeno opportuno tener presente che l'amministrazione, nell'organizzare i propri uffici, non è tenuta a basarsi unicamente sul criterio dell'anzianità. Non risulta d'altronde che la Commissione, designando il capo del nuovo servizio medico per il personale di Bruxelles, abbia leso gli interessi della ricorrente, dato che questa, in seguito all'inquadramento conferito sin dal 1974 al futuro capo del servizio, si trovava in una posizione gerarchica inferiore a questo.
punto 51
Da tutto quanto precede si desume che il primo mezzo va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sui mezzi relativi allo sviamento di potere ed al difetto di motivazione
punto 52
Per quanto riguarda la sua nuova assegnazione in seno al servizio medicosociale, la ricorrente assume che le mansioni affidatele nell'ambito del settore «medico-sociale» sono inconsistenti, che l'amministrazione non ha mai potuto definirle in maniera concreta e che quest'azione nei suoi confronti non ha avuto altro scopo se non quello di spogliarla delle sue precedenti attribuzioni e di metterla su una «voie de garage» (un binario morto). Essa deduce inoltre che, anche se l'amministrazione volesse effettivamente mettere in valore questo settore del servizio medico, tali funzioni esulerebbero dalla sua specializzazione, in quanto medico con esperienza clinica, specialista per la medicina interna, mentre i compiti di cui trattasi rientrano piuttosto nel settore della psicologia e del servizio sociale. Essa allega infine che, dopo il suo allontanamento dal servizio medico, le attribuzioni che le erano state assegnate sono state praticamente abbandonate e che esse non fanno nemmeno più parte della definizione del posto messo a concorso per provvedere alla vacanza nel servizio medico in seguito al suo allontanamento.
punto 53
Per quanto riguarda il tramutamento, la ricorrente sostiene di essere stata nominata contro la sua volontà ad un posto che non corrisponde affatto alla sua preparazione ed alla sua specializzazione, accessibile, secondo le indicazioni dell'avviso di posto vacante, a persone non aventi una preparazione medica completa. Essa si lagna, inoltre, dell'illegittimità della, motivazione dell'atto di tramutamento in quanto questo si basa sul fatto che essa non si sarebbe «adeguata alle nuove mansioni che le erano state affidate» in precedenza.
punto 54
Alla luce dei mezzi istruttori disposti dalla Corte, queste censure della ricorrente risultano fondate. È opportuno esaminare in proposito separatamente le decisioni recanti modifica delle mansioni della ricorrente nell'ambito del servizio medico e la decisione di tramutamento, prima di passare alle censure comuni a questi due atti.
SENTENZA › In diritto › Sui mezzi relativi allo sviamento di potere ed al difetto di motivazione › — Quanto alla modifica delle attribuzioni della ricorrente nell'ambito del servizio medico
punto 55
Come si è detto sopra, non si può disconoscere, di per sé, l'esistenza di problemi medico-sociali nell'ambito delle attività del servizio medico, né il potere discrezionale dell'amministrazione per quanto riguarda i provvedimenti d'organizzazione da adottare per risolvere in maniera adeguata detti problemi. Ciò non toglie che, per motivi attinenti alle circostanze, i provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente sono illegittimi.
punto 56
È opportuno sottolineare in proposito, in primo luogo, che spettava all'amministrazione e, più particolarmente, al capò del servizio medico il definire le attribuzioni del nuovo settore «medico-sociale», la cui creazione era in progetto. L'amministrazione ha avuto ragione di chiedere in proposito il parere della ricorrente, ma non poteva scaricare questa incombenza sulla ricorrente stessa.
punto 57
Orbene, dal fascicolo risulta che, nella definizione del settore «medico-sociale», l'amministrazione non è mai andata al di là delle formule generiche. L'elenco di attribuzioni rimesso il 14 marzo 1979 alla ricorrente dal direttore generale e riprodotto nella nota di servizio del dott. Siddons del 28 maggio successivo non contiene, a parte l'enumerazione di un certo numero di attribuzioni accessorie, alcuna indicazione concreta sulla portata della nozione di «medicina sociale». Così pure, nella lettera 13 dicembre 1979 recante reiezione del primo reclamo della ricorrente, il membro competente della Commissione si limita a sottolineare che le nuove attribuzioni «si pongono nell'ambito della medicina preventiva e sociale e comprendono fra l'altro l'esame di casi individuali che sollevano problemi tanto d'ordine sanitario quanto d'ordine sociale» aggiungendo, più avanti, che la creazione d'un settore medico-sociale, «il cui compito essenziale consiste nell'organizzare e sviluppare una vera e propria medicina sociale a favore dei dipendenti», impone naturalmente nuove attribuzioni del medico incaricato di questo settore e, di conseguenza, richiede «un'adeguata ripartizione dei compiti in seno al servizio medico».
punto 58
Piuttosto che definire la portata dei nuovi compiti, il capo del servizio ha chiesto con insistenza alla stessa ricorrente di elaborare un piano di lavoro. Non si può far carico alla ricorrente d'aver rifiutato di collaborare alla definizione di compiti il cui contenuto non le appariva chiaro e la cui determinazione spettava all'autorità amministrativa. Questo punto è stato d'altronde sottolineato nella summenzionata lettera 13 dicembre 1979, nella quale si dichiara che i provvedimenti relativi alla definizione dei compiti pratici «vengono adottati dai superiori gerarchici, nell'interesse del servizio».
punto 59
II seguito dei fatti, dopo l'allontanamento della ricorrente dal servizio medico, dimostra che l'amministrazione non era effettivamente interessata all'organizzazione di un settore «medico-sociale». L'istruzione ha infatti rivelato che detti compiti sono stati poi affidati, fatte salve le attribuzioni proprie del capo servizio, ad un medico esterno occupato ad orario ridotto, che vi ha dedicato solo una parte della propria attività. Lo stesso medico ha elaborato, nel settembre del 1980, una succinta proposta che contempla simultaneamente mansioni propriamente sanitarie accanto a mansioni devolute o alle assistenti sociali, o all'amministrazione, e che non superano in misura rilevante, per le mansioni sanitarie propriamente dette, la genericità delle indicazioni di lavoro fornite anteriormente alla ricorrente. E risultato d'altronde che, alla data dell'udienza, dette proposte non erano ancora state approvate dal capo servizio.
punto 60
Infine, va rilevato che l'avviso di posto vacante COM/947/80, destinato alla sostituzione della ricorrente presso il servizio medico, non fa riferimento alla nozione di «medicina sociale» e contempla, nella descrizione delle funzioni, solo le nozioni di «medicina preventiva» e di «medicina del lavoro». Nel corso dell'istruzione, la Commissione ha dichiarato che il medico consulente, la cui assunzione era prevista, non sarebbe stato necessariamente incaricato del settore «medicina sociale» proposto alla ricorrente, ma non ha fornito delucidazioni sul modo in cui tale compito sarebbe stato espletato da un altro titolare.
punto 61
Da queste indicazioni convergenti emerge che, incaricando la ricorrente di organizzare un settore «medico-sociale», l'amministrazione non aveva alcuna idea concreta dei compiti di cui trattasi e che la ricorrente aveva quindi il diritto di rifiutare attribuzioni ch'essa poteva, con ragione, ritenere inconsistenti.
SENTENZA › In diritto › Sui mezzi relativi allo sviamento di potere ed al difetto di motivazione › — Quanto alla decisione di tramutamento
punto 62
Appunto di fronte a questo rifiuto della ricorrente l'amministrazione ha deciso di trasferirla ad un posto d'amministratore principale presso la direzione generale XII «ricerca, scienza, educazione», comportante le funzioni di cui al bando di concorso COM/229/80. Come si è detto sopra, detto trasferimento si basa sul solo motivo che la ricorrente non si sarebbe «adeguata» alle nuove mansioni che le erano state affidate nell'ambito del servizio medico.
punto 63
Da quanto precede risulta che questa motivazione costituisce un addebito ingiustificato nei confronti della ricorrente, tenuto conto del carattere inconsistente delle attribuzioni che. le erano state conferite, di guisa che la decisione di trasferimento manca, in ogni caso, di motivazione, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 25, 2o comma, 2o inciso, dello Statuto.
punto 64
E inoltre opportuno sottolineare che le mansioni cui la ricorrente è stata tramutata, non corrispondono, stando alla descrizione di cui al bando di concorso COM/229/80 dei requisiti richiesti, né al livello della preparazione della ricorrente, né all'esperienza che essa aveva maturato con una lunga pratica in seno al servizio medico della Commissione.
punto 65
È pacifico, infatti, che il posto di cui trattasi era accessibile a persone prive di una vera e propria preparazione medica o, perlomeno, con una preparazione incompleta nel settore della medicina. Anche se il posto di cui trattasi avrebbe potuto validamente essere conferito ad un medico che si fosse eventualmente presentato come candidato, non si può ammettere che la Commissione trasferisca, d'ufficio, ad un posto del genere, contro la sua volontà, un dipendente con una preparazione medica specialistica e che è in quanto tale atto ad espletare compiti di qualità diversa da quelli che sono contemplati nel bando di concorso in questione.
SENTENZA › In diritto › Sui mezzi relativi allo sviamento di potere ed al difetto di motivazione › — Quanto a talune censure comuni relative all'assegnazione ad un nuovo posto ed al tramutamento
punto 66
E opportuno, infine, prendere in considerazione l'argomento relativo al fatto che i compiti che le erano stati affidati al momento della sua assegnazione al nuovo posto nell'ambito del servizio medico, come quelli che le erano stati affidati in forza del tramutamento, non corrispondevano affatto alla sua specializzazione ed all'esperienza ch'essa aveva maturato con la pratica in seno al servizio medico. Essa sostiene, in particolare, che il primo cambiamento d'attribuzioni e, a maggior ragione, il secondo hanno avuto l'effetto di relegarla a compiti puramente amministrativi e di allontanarla dalla pratica della professione medica.
punto 67
La Commissione ribatte, in proposito, che ogni medico che entri in servizio presso un'amministrazione comunitaria dev'essere disposto ad assumere qualsiasi mansione di tipo sanitario inerente alla gestione amministrativa dell'istituzione, quindi pure mansioni di carattere amministrativo o scientifico. Essa sottolinea che in origine la ricorrente era stata assunta dall'Euratom per svolgere compiti del genere e che solo in seguito al trasferimento al servizio medico le erano state conferite attribuzioni implicanti in parte la pratica della professione medica.
punto 68
È certo vero che l'amministrazione comunitaria deve potersi valere di periti medici per l'adempimento di compiti svariati che comportino o attribuzioni affini alla pratica medica, o attribuzioni di carattere amministrativo o scientifico e che, per questa ragione, è auspicabile una certa mobilità di questi dipendenti. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche specifiche della professione medica, questo problema va visto alla luce di criteri diversi a seconda che si tratti dell'assegnazione di un dipendente ad un posto medico che egli ha volontariamente scelto o dell'assegnazione ad un nuovo posto dello stesso dipendente dopo un lungo periodo di attività presso la Comunità, in special modo in caso di tramutamento d'ufficio.
punto 69
In proposito, è opportuno sottolineare che, pur se la ricorrente è stata in origine assunta per l'adempimento di un compito prevalentemente scientifico, ciò non toglie ch'essa sia stata addetta durante la maggior parte della sua carriera a compiti conformi alla sua specializzazione ed implicanti, per una notevole parte, prestazioni che rientrano nella pratica della professione medica. La Commissione non poteva quindi, per motivi di pura convenienza amministrativa, assegnare alla ricorrente mansioni manifestamente inadeguate alla sua preparazione ed al suo stato di servizio.
punto 70
Da tutto quanto precede si desume che, tenuto conto delle circostanze, il comportamento della Commissione nei confronti della ricorrente non è stato immune da arbitrio. Le divergenze di opinioni fra la Turner ed i suoi superiori gerarchici, di cui non si può ingorare l'esistenza, avrebbero dovuto essere eliminate nell'ambito di un esame obiettivo, non già per vie traverse, destinate ad allontanare la ricorrente dalle sue. mansioni, senza indicarne le vere ragioni e ad onta d'interessi professionali basati su uno stato di servizio onorevole in seno all'amministrazione comunitaria.
punto 71
Risulta quindi che il motivo di sviamento di potere è fondato rispetto all'insieme dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente, cioè tanto rispetto alla decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione 4 maggio 1979, con cui si assegnavano alla ricorrente nuovi compiti nell'ambito del servizio medico per il personale di Bruxelles, quanto rispetto alla decisione di tramutamento 20 maggio 1980. Queste decisioni vanno, quindi, annullate.
punto 72
Giusta l'art. 176, 1o comma, del Trattato CEE, spetta all'amministrazione riprendere in esame la situazione della ricorrente, alla luce dei principi che sono alla base della presente sentenza, ed adottare nuove disposizioni sulla sua futura assegnazione.
SENTENZA › In diritto › Sull'azione di responsabilità
punto 73
A sostegno della domanda di risarcimento del danno, la ricorrente deduce in sostanza il pregiudizio per la sua dignità professionale e per la sua reputazione nell'ambiente medico, dovuto al fatto che essa è stata allontanata dalle sue responsabilità mediche con provvedimenti ch'essa considera sanzioni dissimulate.
punto 74
Tenuto conto di questa motivazione, la presente sentenza costituisce di per sé un'adeguata riparazione di qualsiasi eventuale pregiudizio per il prestigio professionale della ricorrente. La domanda di risarcimento dei danni è quindi priva di oggetto e non occorre statuire in proposito.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 75
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamenti di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente nella parte sostanziale delle sue allegazioni e va pertanto condannata alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario, riservate nell'ordinanza del presidente della seconda Sezione in data 3 luglio 1980.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Sono annullate la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione in data 4 maggio 1979, recante nuova destinazione della ricorrente nell'ambito della riorganizzazione del servizio medico, nonché la decisione della Commissione in data 20 maggio 1980, recante tramutamento della ricorrente ad un posto presso la direzione generale XII.
2o La Commissione è condannata a tutte le spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario.
Firme
Pescatore
Due
Chloros
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 luglio 1981.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore