Sez. 2, Sentenza n. 609 del 08/04/1965 (Rv. 311142 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- MEZZI DI PROVA - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO - LIMITI - VALUTAZIONE INCENSURABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- MEZZI DI PROVA - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO - LIMITI - VALUTAZIONE INCENSURABILE.*
L'Esercizio del potere di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti opportuni - che l'art. 439 cod.proc.civ. attribuisce al giudice nei procedimenti in materia di lavoro, in deroga al principio dispositivo, cui e informata la normale disciplina delle prove nel processo civile deve essere contenuto nei limiti delle allegazioni delle parti, dalle quali il giudice deve ricavare i dati, gli elementi e le indicazioni richiesti dagli artt. 230 e 244 cod.proc.civ. il mancato Esercizio di tale potere non e censurabile in Cassazione, implicando una valutazione di merito sulla specificita delle dette allegazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)