Sez. 5, Sentenza n. 11893 del 03/07/1975 Ud. (dep. 11/12/1975) Rv. 131424 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Ai fini della motivazione del diniego delle attenuanti generiche e sufficiente che il giudice prenda in esame, tra gli elementi di cui all'art 133 cod pen, quello che ritiene prevalente per la concessione o meno dell'attenuante. (nella specie si e ritenuta legittima la motivazione che giustificava il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della gravita della condotta colposa).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)