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Sez. 5, Sentenza n. 11893 del 03/07/1975 Ud. (dep. 11/12/1975) Rv. 131424 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131424-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Ai fini della motivazione del diniego delle attenuanti generiche e sufficiente che il giudice prenda in esame, tra gli elementi di cui all'art 133 cod pen, quello che ritiene prevalente per la concessione o meno dell'attenuante. (nella specie si e ritenuta legittima la motivazione che giustificava il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della gravita della condotta colposa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)