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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3168 del 18/02/2015 (Rv. 634648 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Procedura DOCFA - Modifica della rendita catastale - Decorrenza dell'efficacia - Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634648-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali - si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, atteso che il termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)