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Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 17/11/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115236 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - NOZIONE RELATIVA DI IRREPERIBILITA -RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI ESSA E ACCERTATA - INFORMAZIONI EX POST DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115236-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - NOZIONE RELATIVA DI IRREPERIBILITA -RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI ESSA E ACCERTATA - INFORMAZIONI EX POST DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La irreperibilita, contemplata dal codice di rito penale ai fini della notificazione degli Atti, non va intesa in senso assoluto, ma ha natura processuale, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorita procedente, dopo avere eseguite le ricerche indicate nell'art 170 cod proc pen, non sia pervenuta all'accertamento della residenza o della dimora effettiva dell'imputato. Pertanto, la legittimita della notificazione eseguita con le modalita stabilite per l'imputato irreperibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui tali modalita vengono attuate, cioe con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere Rilevanza le eventuali informazioni fornite ex post dall'imputato salvo il caso in cui le ricerche non siano state fatte con la dovuta diligenza, ma siano state condotte in maniera fittizia e superficiale, giacche, in siffatta ipotesi, le ricerche stesse devono considerarsi inidonee a garentire le esigenze della giustizia e il diritto di difesa dell'imputato. (V 113917, anno 1970 112865, 110431, 110252, 110232, 110105, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)