Sez. L, Ordinanza n. 27671 del 16/10/2025 (Rv. 676858-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azione del datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
L'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro).
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)