Sez. 1, Sentenza n. 8024 del 14/06/2001 (Rv. 547458 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Esponenti politici e di governo - Divieti di presenza in trasmissioni nei trenta giorni precedenti le elezioni - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma legge n. 515 del 1993 - che disciplina la presenza di esponenti politici e di governo nelle trasmissioni che non siano dirette esclusivamente ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione nei trenta giorni precedenti alle elezioni - in relazione agli artt. 3 e 21 della Costituzione; infatti, non è ingiustificato il diverso trattamento riservato ai cittadini che hanno la qualità di candidati, esponenti politici, membri del governo centrale o locale e a quelli che hanno unicamente la qualifica di elettori né è indebitamente limitata la libertà di espressione, non impedendo la norma la libera manifestazione del pensiero in forme diverse e tendendo unicamente a porre un limite alla suggestione derivante agli elettori dalla presenza invasiva dei soggetti indicati attraverso il mezzo televisivo nel mese anteriore alla data delle votazioni.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1993 num. 515 art. 1 com. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21 reiterazione 002100 00
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)