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Sez. L - , Ordinanza n. 28364 del 29/09/2022 (Rv. 665733 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità - Motivazione anche sul merito - Impugnazione concernente sia l’inammissibilità che il merito - Interesse all’impugnazione sul merito - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Conseguenze - Accoglimento del motivo sull'inammissibilità - Assorbimento del motivo attinente al merito - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665733-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)