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Riposo domenicale e settimanale

Testo in vigore al

Art. 18

1. Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, reve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per eta'.

Art. 19

1. Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festivita' previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione puo' essere computata, come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podesta', ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potra' stabilire all'uopo le opportune cautele.

Capo III. Divieti e limitazioni di esercizio. Chiusura delle aziende.

Art. 20

1. Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attivita', le aziende, nelle quali queste attivita' si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

2. Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attivita' che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attivita' per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.

Art. 21

1. Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, dara' disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui e' prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'articolo 20 e dara' inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.

ed attivita' analoghe.

Art. 22

1. Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedi', restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedi'.

2. Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedi'.

3. Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedi', quelle della domenica, nel qual caso e' consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedi'.

4. Resta pero' vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.

Art. 23

1. Nessuna tipografia puo' iniziare il lavoro per i giornali di qualunque natura dopo terminato il lavoro della domenica e fino alle ore 4 del lunedi'.

Art. 24

1. E' vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.

Art. 25

1. Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedi' e' vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.

Art. 26

1. Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.

2. E' consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedi', non piu' di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purche' tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.

Capo IV. Sanzioni.

Art. 27

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

2. L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 ne' inferiore a lire 800.

3. Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000.

Art. 28

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000.

2. Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie e' sequestrato.

3. Ferme restando le disposizioni del Codice penale, in caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.

Art. 29

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  1. 1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

  2. 2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R. decreto 7 novembre 1907, n. 807;

  3. 3° il regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione delle legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

  4. 4° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

  5. 5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;

  6. 6° l'art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;

  7. 7° l'art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalita' per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;

  8. 8° gli articoli 1 e 2 lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973, sul riposo settimanale e festivo del commercio.

2. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 30

1. La presente legge entrera' in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.