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Sez. 2, Sentenza n. 2812 del 25/10/1991 Ud. (dep. 16/03/1992) Rv. 189311 - 01

Impugnazioni penali - Cassazione - Giudizio di rinvio | Vincoli per il giudice di rinvio - Non riguardano le questioni relative ai motivi di impugnazione dichiarati assorbiti - Ragione.
Stato
decisa il 1991-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189311-01

Impugnazioni penali - Cassazione - Giudizio di rinvio

Il giudice di rinvio è vincolato, ai sensi dell'art. 546, primo comma, cod. proc. pen., alla decisione della corte di cassazione limitatamente a ciò che concerne le questioni di diritto decise, ma non in ordine a questioni che la Corte non ha deciso, dichiarando i relativi motivi assorbiti in quello accolto con la pronunzia di annullamento. (La Cassazione ha altresì evidenziato che alla dichiarazione di assorbimento del motivo - non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice - deve attribuirsi il significato che la questione - formante oggetto del motivo - non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)