Sez. 2, Sentenza n. 2812 del 25/10/1991 Ud. (dep. 16/03/1992) Rv. 189311 - 01
Impugnazioni penali - Cassazione - Giudizio di rinvio | Vincoli per il giudice di rinvio - Non riguardano le questioni relative ai motivi di impugnazione dichiarati assorbiti - Ragione.
Impugnazioni penali - Cassazione - Giudizio di rinvio
Il giudice di rinvio è vincolato, ai sensi dell'art. 546, primo comma, cod. proc. pen., alla decisione della corte di cassazione limitatamente a ciò che concerne le questioni di diritto decise, ma non in ordine a questioni che la Corte non ha deciso, dichiarando i relativi motivi assorbiti in quello accolto con la pronunzia di annullamento. (La Cassazione ha altresì evidenziato che alla dichiarazione di assorbimento del motivo - non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice - deve attribuirsi il significato che la questione - formante oggetto del motivo - non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)