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Sez. 2, Sentenza n. 17581 del 09/08/2007 (Rv. 600442 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Deduzione nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600442-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiché nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l'acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (la S.C. ha affermato il principio - in un giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, la pretesa inesistenza di una servitù a favore di un fondo sul quale era costituito un diritto di usufrutto - in relazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario, poiché dagli atti del giudizio non risultavano né la prova dell'esistenza del diritto in questione né quella dell'esistenza in vita dell'usufruttuario, considerato che tale diritto si estingue con la morte del titolare la Suprema Corte ha anche escluso l'ammissibilità ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. della documentazione con cui il ricorrente avrebbe voluto dare detta prova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1012

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)