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Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/06/1985 (Rv. 441178 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - PROCEDIMENTO CAMERALE PROMOSSO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE E DAL P.M. - RICORSO DI UN CREDITORE PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441178-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - PROCEDIMENTO CAMERALE PROMOSSO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE E DAL P.M. - RICORSO DI UN CREDITORE PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In pendenza del procedimento camerale per l'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa già messa in liquidazione amministrativa, promosso dal Commissario liquidatore o dal pubblico ministero a norma dell'art. 202 della legge fallimentare, il creditore, che non ha qualità di parte in quella procedura riguardante soltanto i suddetti istanti e l'impresa in liquidazione, non può esperire ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo ad esso legittimati soltanto i soggetti che partecipano al giudizio in relazione al quale viene chiesta una pronuncia sulla giurisdizione. (V 4171/80, mass n 408047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)