diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1551 del 01/03/1990 (Rv. 465596 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - NUOVE ATTIVITÀ NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO NORD - ESECUZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465596-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - NUOVE ATTIVITÀ NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO NORD - ESECUZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito per le nuove attività nelle zone depresse del centro- Nord, la ricorrenza della condizione prevista dall'art. 8, secondo comma, legge 22 luglio 1966 n. 614 - secondo il quale l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire - deve essere verificata avendo riguardo a tutti i capitali investiti in impianti fissi nel primo periodo di produzione del reddito, siano essi relativi ad impianti già entrati nel processo produttivo ovvero relativi ad impianti ancora da introdurre materialmente nell'azienda (nella specie, si trattava di anticipi corrisposti ai fornitori per impianti da acquistare), attesi i riferimenti letterali della norma al denaro comunque destinato all'acquisizione degli impianti e lo scopo della norma stessa, che era quello di identificare le "piccole e medie imprese" attraverso il criterio della potenzialità finanziaria, avendo riguardo all'inizio dell'attività soltanto ai fini della decorrenza dell'esenzione.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)