Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999 (Rv. 523940 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Sulla proponibilità dell'azione - Formazione condizionata alla formazione del giudicato esplicito della decisione relativa al fondamento della domanda - Conseguenze - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
Il giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto sul fondamento nel merito della domanda sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito che costituisce il presupposto del giudicato implicito.(Nella specie la S.C. ha rilevato che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo quindi per implicito che il ricorrente fosse titolare di un interesse attuale e concreto tale da giustificare l'esercizio dell'azione promossa; tuttavia, poiché a seguito di impugnazione nel merito della sentenza non si era formato il giudicato esplicito - costituente il presupposto indefettibile del giudicato implicito sulla questione relativa all'interesse ad agire - non era preclusa al giudice di appello la rilevabilità d'ufficio della mancanza di tale interesse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)