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Sez. L, Sentenza n. 670 del 23/01/1987 (Rv. 450379 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE ALL'ASSICURATO DALL'INPS - DECORRENZA - PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLO OSTACOLO NORMATIVO IMPEDIENTE L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450379-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE ALL'ASSICURATO DALL'INPS - DECORRENZA - PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLO OSTACOLO NORMATIVO IMPEDIENTE L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RILEVANZA.*

In tema di prestazioni previdenziali, il principio generale - desumibile dagli artt. 46 e 47 della legge n. 639 del 1970 e dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 - secondo cui gli interessi sulle somme dovute all'assicurato dall'INPS decorrono dal momento in cui l'istituto sia stato compulsato inutilmente per il pagamento ovvero si sia esaurita negativamente la procedura amministrativa, non trova deroga nell'ipotesi in cui la prestazione previdenziale risulti dovuta a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale che abbia rimosso l'ostacolo normativo che prima ne impediva l'erogazione. (V 3438/86, mass n 446397).*

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)