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Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 17/01/2007 (Rv. 598457 - 01)

AGRICOLTURA - IN GENERE | Indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante attestazione non veritiera in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Errore di fatto sulle caratteristiche del terreno dovuto a mancato controllo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598457-01

AGRICOLTURA - IN GENERE

La richiesta di aiuti comunitari avanzati sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità, presuppone che sia stata preventivamente concordata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegue il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi, affermando contrariamente alla realtà, la sussistenza, in concreto, di tale carattere nel terreno di cui si tratta, è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, concretizzando la sua falsa affermazione di per sè l'elemento psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 della legge 689/81 ed a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sulle reali caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo delle stesse.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)