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Sez. 3, Sentenza n. 13979 del 30/06/2005 (Rv. 582581 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità del primario ospedaliero - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582581-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Il primario ospedaliero, che, ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilita dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), essendo perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche. (In applicazione di questi principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un primario ostetrico di un ospedale in relazione ai danni subiti dal neonato in occasione della esecuzione di parto cesareo ritardata di qualche giorno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)