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Sez. 5, Sentenza n. 13271 del 15/10/1986 Ud. (dep. 25/11/1986) Rv. 174416 - 01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - MUNIZIONI - DETENZIONE - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - ESONERO - OPERATIVITÀ - LIMITI - CARTUCCE CARICATE A PALLA UNICA - OMESSA DENUNCIA - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174416-01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - MUNIZIONI - DETENZIONE - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - ESONERO - OPERATIVITÀ - LIMITI - CARTUCCE CARICATE A PALLA UNICA - OMESSA DENUNCIA - REATO CONFIGURABILE.*

In tema di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo, l'esonero dall'Obbligo della denuncia previsto dall'art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110 non opera per le cartucce caricate a palla unica, per cui nel caso di omessa denuncia si configurano gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 697 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)