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Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 18/07/1962 (Rv. 252997 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252997-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di inadempimento, prevista dall'art 1460 cod civ, e una eccezione in senso sostanziale, che puo essere proposta esclusivamente dalla parte interessata ed e esaminabile dal giudice solo ad iniziativa della parte, non essendogli concesso di interferire sull'autonomia negoziale dei soggetti processuali. (V 3476/57, 3171/57, 2104/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)