Sez. 2, Sentenza n. 3541 del 05/08/1977 (Rv. 387135 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - PLURALITA DI PROCURATORI, CIASCUNO CON PIENA FACOLTA DI RAPPRESENTANZA - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - PLURALITA DI PROCURATORI, CIASCUNO CON PIENA FACOLTA DI RAPPRESENTANZA - AMMISSIBILITA.*
L'espressione adottata dall'art 82, comma terzo, cod proc civ - secondo cui davanti ai tribunali ed alle corti d'appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore - ha valore puramente indicativo e non esclude, quindi, che i procuratori possano essere piu d'uno ed avere ciascuno, in Mancanza di un'espressa volonta contraria della parte, la pienezza della facolta di rappresentanza. (Conf 229/67, mass n 325996; (Conf 381/66, mass n 320741).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)