Codice civile
Testo in vigore al
Art. 221
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 222
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 223
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 224
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 225
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 226
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 227
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 228
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 229
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 230
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Sezione VI. Dell'impresa familiare
Art. 230-bis Impresa familiare
1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi.
2. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
3. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
4. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
5. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
6. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
Titolo VII. Della filiazione
Capo I. Della filiazione legittima
Sezione I. Dello stato di figlio legittimo
Art. 231 Paternita' del marito
1. Il marito e' padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio
1. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni
1. Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternita'.
Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni
1. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e' stato concepito durante il matrimonio.
2. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
3. In ogni caso il figlio puo' proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.
Art. 235 Disconoscimento di paternita'
1. L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'.168
2. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
3. L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre.
Sezione II. Delle prove della filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato
1. La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
2. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato
1. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
2. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;
2) che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
4) che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
2. Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato
1. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorche' vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.
2. Parimenti si puo' contestare la legittimita' del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio
1. La legittimita' del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non puo' essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimita' sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.