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Sez. 2, Sentenza n. 61 del 10/01/1973 (Rv. 361825 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PROVA - PER TARDIVO DEPOSITO O RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TARDIVITA - PROVA - MANCATA ANNOTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELLA DATA DI DEPOSITO O RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361825-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PROVA - PER TARDIVO DEPOSITO O RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TARDIVITA - PROVA - MANCATA ANNOTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELLA DATA DI DEPOSITO O RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della improcedibilita dell'appello non costituisce prova della tardivita del deposito o della restituzione del fascicolo di parte la mancata annotazione ad opera del cancelliere (tenuto a detto incombente ai sensi dell'art 77 disp att cod proc civ) della data del deposito o della restituzione. (V 381/63; 2890/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)