diritto.io

Testo unico per la finanza locale

Testo in vigore al

Art. 80 Nuove e maggiori imposte nel corso dell'appalto

1. L'appalto per la riscossione delle imposte di consumo deve essere unico in ciascun comune, e deve comprendere la riscossione di tutte le imposte, salvo le eccezioni da autorizzarsi previamente e caso per caso dal ministro delle Finanze su motivata proposta del prefetto.

2. La riscossione delle imposte istituite o aumentate dai comuni nel corso dell'appalto deve essere affidata all'appaltatore in carica.

3. Sul maggiore provento derivante dall'aumento delle imposte gia' esistenti e' dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4%; su quello, invece, derivante dalle imposte di nuova istituzione, e' dovuto all'appaltatore stesso un aggio nella misura dal quinto al terzo di quello stabilito nel contratto di appalto in corso e, in ogni caso, non inferiore al 4%.

4. Se l'appalto e' a canone fisso, l'appaltatore e' tenuto a corrispondere un congruo aumento del canone stesso da stabilirsi tra comune e appaltatore con contratto suppletivo.

5. In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione delle nuove imposte o l'aumento del canone e' determinato con la Procedura stabilita dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, e con eguale procedura e' determinato l'aumento di aggio o la diminuzione di canone eventualmente spettante all'appaltatore in caso di abolizione o di riduzione delle imposte deliberata nel corso dell'appalto.

6. Le predette disposizioni sono applicabili anche per gli aumenti o diminuzioni di proventi in dipendenza di provvedimenti legislativi che sopprimano, modifichino o stabiliscano esenzioni dalle imposte di consumo.

7. L'appalto non puo' essere ceduto senza il consenso del podesta', prestato mediante deliberazione da approvarsi dal prefetto.

Art. 81 Cauzione dell'appaltatore

1. I comuni che danno in appalto a canone fisso la riscossione delle imposte di consumo debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

2. La cauzione e' prestata dall'appaltatore anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione.

3. Sull'idoneita' della cauzione delibera il podesta'.

4. Nei casi di ritardo a prestare la cauzione o a stipulare il contratto si applicano le disposizioni dell'articolo 85.

5. Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 82 Versamento del canone

1. L'appaltatore e' tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa del comune alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati, ed in caso di ritardo e' sottoposto all'indennita' di mora del 6% sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai comuni stessi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

2. I comuni, in caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

3. In tal caso i comuni possono altresi' promuovere dal prefetto l'invio di un sorvegliante presso l'azienda delle imposte a termini dell'art. 92 del presente Testo Unico.

Art. 83 Cambiamento di gestione

1. Quando nella gestione delle imposte di consumo a canone fisso, il comune succede ad un appaltatore o viceversa, ovvero dalla gestione a canone fisso si passi a quella ad aggio o viceversa, l'amministrazione uscente deve soddisfare alla nuova l'imposta riscossa sui generi introdotti negli esercizi di vendita non abbonati, e rimasti invenduti al termine della gestione stessa.

2. Per l'esazione di tali somme il comune od il nuovo appaltatore possono procedere con ingiunzione verso l'appaltatore uscente, e possono altresi' procedere sulla cauzione da lui prestata con le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401. per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

3. Quando debitore delle rimanenze sia il comune, l'appaltatore ritiene l'ammontare del suo credito nei versamenti del canone di appalto.

Art. 84 Irregolarita' nella gestione

1. Le disposizioni dell'art. 75 sono applicabili anche agli appaltatori delle imposte di consumo ed ai loro impiegati. La pena pecunaria ivi prevista e' applicata agli appaltatori anche in caso di illecito ribasso delle tariffe delle imposte deliberate dai comuni, e puo' essere ricuperata a norma dell'articolo 82.

Art. 85 Decadenza dell'appaltatore

1. Il prefetto, sopra richiesta da farsi con deliberazione del podesta', o anche d'ufficio, puo' pronunziare la decadenza dell'appaltatore con decreto motivato, sentito il consiglio di prefettura.

2. La decadenza puo' essere pronunziata nei seguenti casi:

  1. a) quando non sia stata prestata o completata la cauzione nel termine rispettivamente prescritto o prorogato, ovvero quando l'appaltatore non siasi presentato a stipulare il contratto nel giorno fissato dal comune o dal prefetto;

  2. b) quando non si rinnovi l'assicurazione dagli incendi dei fabbricati offerti in cauzione;

  3. c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi verificatisi nella gestione;

  4. d) per abbandono dell'ufficio;

  5. e) per la scoperta preesistenza o per la verificatasi sopravvenienza, durante l'appalto, di uno dei casi che rendono l'appaltatore incompatibile a coprire la carica, a norma dell'art. 77 del presente Testo Unico.

3. Nel caso previsto nel comma c) la decadenza dell'appaltatore non puo' essere di regola pronunziata se non dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel primo comma dell'art. 92.

4. Contro il decreto del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro delle Finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 86 Conferimento dell'appalto ad aggio

1. Negli appalti ad aggio, questo si determina sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione.

2. Nei relativi contratti puo' essere stabilito un minimo di provento, che l'appaltatore deve garantire e versare al comune.

3. Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilita', correttezza e competenza tecnica.

4. Quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero quando gravi, ragioni consiglino di prescindere dalla licitazione stessa, il prefetto puo' autorizzare il conferimento della gestione ad aggio mediante trattativa privata con le persone o ditte in possesso dei requisiti sopra indicati.

Art. 87 Obblighi dell'appaltatore ad aggio

1. L'appaltatore ad aggio ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale: di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese, e di versare alla cassa comunale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione.

2. Mancando ad uno solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore e' dichiarato immediatamente decaduto con decreto del podesta' da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il comune, senza ulteriore formalita', ed indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa, puo' immettersi subito nel possesso della gestione.

3. Sono applicabili agli appalti ad aggio le disposizioni del presente capo concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto da questo articolo e da quello precedente.

Art. 88 Conferma dell'appaltatore

1. Su domanda dei podesta', il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare i comuni ed i consorzi di comuni a confermare, per un quinquennio, l'appaltatore in carica, purche' le condizioni del nuovo contratto non siano per nessun rispetto piu' onerose, per i comuni, di quelle del contratto vigente.

Art. 89 Consorzio degli esercenti

1. Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare i comuni delle classi H ed I a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, verso il pagamento di un canone annuo, che non puo' essere inferiore al presumibile reddito netto che il comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

2. Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali per costruzioni edilizie e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal comune.

Sezione IX. Disposizioni generali

Art. 90 Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa

1. Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si puo' ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento.

2. Esauriti i ricorsi di cui al precedente comma, si puo' incorrere all'autorita' giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione del Ministro per le finanze.

3. Contro l'appaltatore inadempiente i Comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82.

Art. 91 Vigilanza sulle gestioni delle imposte di consumo

1. Il ministro delle Finanze, per mezzo degli ispettori istituiti col R. decreto 24 marzo 1930, n. 250, e i prefetti hanno facolta' di far eseguire ispezioni sulle gestioni delle imposte di consumo tenute sia in economia, sia per appalto, allo scopo di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente approvata dalle autorita' competenti, e che i contribuenti non siano sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

Art. 92 Sorvegliante

1. Ove i risultati delle ispezioni eseguite a sensi del precedente articolo dimostrino che la gestione non procede regolare ed ordinata, il prefetto, oltre all'applicazione della pena pecuniaria prevista negli articoli 75 e 84, puo' provvedere all'invio di un sorvegliante presso l'azienda delle imposte di consumo con le facolta' ed attribuzioni che saranno stabilite nel regolamento.

2. Le spese della sorveglianza sono a carico dei comuni o degli appaltatori, secondo che la gestione sia tenuta in economia od in appalto.

3. La nomina del sorvegliante e' revocata dal prefetto, appena la gestione sia divenuta regolare.

Art. 93 Sostituzione dell'appalto alla gestione diretta

1. Il Prefetto, nel caso che ritenga, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che la gestione diretta delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata o dia luogo, in relazione alle condizioni economiche ambientali, ad evasioni notevoli o a spese non giustificate dal rendimento del tributo, deve, con decreto motivato, sostituirvi l'appalto.

2. La sostituzione non puo' essere disposta se da parte del Prefetto, su parere della Giunta provinciale amministrativa, non siano state fatte previamente circostanziate e documentate contestazioni all'Amministrazione comunale, con invito a produrre, entro il perentorio termine di trenta giorni, le eventuali giustificazioni.

3. Contro il decreto del Prefetto e' ammesso, entro dieci giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. La presentazione del ricorso sospende la esecutivita' del decreto.

Art. 94 Delegazioni sulle imposte di consumo

1. I Comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumere, purche' la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte, e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e il prefetto dia il benestare con riferimento ai quattro quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti.60

2. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni del presente articolo.53

Art. 95 Tariffa massima

1. La tariffa massima delle imposte di consumo e' la seguente per
tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:

2. Unita' Imposta di misura (in lire) Bevande: Vino: nei Comuni fino a 10.000 abi- tanti (1)..................... HI. 800 nei Comuni con oltre 10.000 abi- tanti fino a 60.000 (1)....... " 1.000 nei Comuni con oltre 60.000 abi- tanti fino a 200.000 (1)...... " 1.200 nei Comuni con oltre 200.000 abitanti...................... " 1.500 Vini spumanti in bottiglia...................una 150 Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° (2)....... ..........L. 30 al litro Acquaviti di vino e di vinaccia fi- no a 50°..................................." 50 al litro Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21° fino a 50°......................." 75 al litro Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75°...................." 130 al litro Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 6 ot- tobre 1948, n. 1200........................" 150 al litro Estratti ed essenze (anche non con- tenenti alcool) per la prepara- zione di liquori secchi e dolci- ficati, di vermut, di aperitivi e di sciroppi (3).........................35 % del valore Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali............10 % " Bevande gassate non alcooliche:

  1. a) a base di succhi naturali di
    frutta (4)..............................10 % "

  2. b) altre..................................25 % "

Sciroppi:

  1. a) a base di succhi naturali di
    frutta (4)..............................10 % "

  2. b) altri..................................25 % "

3. Estratti, polveri, essenze e con- serve di ogni specie per prepa- rare bevande non alcooliche (3). 25 % del valore Polveri per acque da tavola..................10 % " Carni:

  1. 1. Bestie a capo: Buoi e manzi...............................4 % " Vacche e tori..............................4 % " Vitelli sopra l'anno.......................4 % " Vitelli sotto l'anno.......................4 % " Cavalli, muli e asini......................4 % " Maiali:

    1. 1) sino al peso di kg. 30....................4 % "

    2. 2) oltre il peso di kg. 30...................4 % "

    Pecore, capre, castrati e monto- ni........................................4 % "

Agnelli e capretti.........................4 % "

  1. 2. Bestie a peso vivo:

    1. a) vitelli.................................4 % "

    2. b) altri bovini............................4 % "

    3. c) suini...................................4 % "

    4. d) ovini...................................4 % "

    5. e) equini..................................4 % "

  2. 3. Carne macellata fresca:

    1. a) di vitello..............................4 % "

    2. b) di altri bovini.........................4 % "

    3. c) suina...................................4 % "

    4. d) ovina...................................4 % "

    5. e) equina..................................4 % "

  3. 4. Carni di qualsiasi specie, sa- late, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate:

    1. 1) brodi, gelatine ed estratti di

    2. 2) carne......................................4 % "

    Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco...............................2 % "

Pollame e cacciagione:

  1. a) a peso vivo...............................7 % "

  2. b) a peso morto..............................7 % "

Conigli:

  1. a) a peso vivo...............................4 % "

  2. b) a peso morto..............................4 % "

Altri commestibili:

Pesci, crostacei e moluschi

  1. 1. Freschi:

    1. a) di qualita fine.........................3 % "

    2. b) di qualita comune.......................1,50 % "

  2. 2. Conservati:

    1. 1) tonno, tonnetto, ventresca di
      tonno, tarantello di tonno,
      filetti di acciughe, filetti
      di aringhe, filetti di sardel-
      le e filetti di sgombro all'o-
      lio; pesce comunque conservato
      o preparato (ivi compresi i
      crostacei e molluschi, pastic-
      ci, budini, paste, salse, ecc.

    a base di pesce) escluso quel- lo delle voci successive................3 % del valore 2) anguille e acqua delle amma- rinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente prepara- ti, purche non salati o affu- micati..................................2,50 % "

    1. 3) baccala', stoccafisso, sgom- bri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati.....................1,50 % " Cioccolato:

      1. a) in polvere o tavolette, bastoni
        e mattoni di peso superiore a
        gr. 25....................................6 % "

      2. b) altro...................................10 % "

      Cacao in polvere destinato al con- sumo........................................6 % "

    Surrogati di cacao e di cioccolato...........3 % "

    Formaggi e latticini.........................3 % "

Burro e suoi surrogati.......................3 % "

Biscotti ed altri prodotti similari
di qualita comune...........................3 % "
Pasticceria fresca, confetture,
dolciumi in genere e biscotti fini .........10 % "
Gelati.......................................8 % "
Combustibili:

Gas per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici e gas in bombo- le per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici:

  1. - fino a 4.500 calorie......................mc. 1,50

  2. - oltre le 4.500 calorie.......... in proporzione

Energia elettrica per illuminazione kwo 10,00 Materiali da costruzioni edilizie

(vedi art. 98)..............................8 % del valore Abbonamento obbligatorio per le ri-
parazioni eccedenti quelle previ-
ste nell'art. 1609 del Codice ci-
vile: per ogni metro quadrato di
superficie coperta, e per piano.............L. 1,50
Generi diversi:

Mobili di qualunque materia:

  1. 1) di qualita fine............................10 % del valore di qualita comune..........................5 % "
    grammofoni, radio, radio-grammofo-

  2. 2) ni.......................................10 % "

Profumerie..................................15 % "

Saponi fini.................................10 % " Pelliccerie confezionate:

  1. 1) di qualita fine............................15 % "

  2. 2) di qualita comune..........................7 % "

Pelliccerie non confezionate:

  1. 1) di qualita fine............................15 % "

  2. 2) di qualita comune..........................7 % "

Articoli sportivi...........................4 % del valore Calzature...................................4 % "

Carrozzelle per bambini.....................2 % " Carta, cartoncini, cellophane, la- vori di carta, di cellophane e di cartone....................................3 % " Commestibili diversi........................3 % " Coperture e camere d'aria di gomma. ........2 % " Cucine e stufe a gas; cucine, for- nelli, forni e stufe elettrici.............4 % " Dischi per grammofono.......................5 % " Fiori (freschi e artificiali)...............4 % " Ghiacciaie e frigoriferi....................4 % " Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti.....................5 % " Materiali elettrici.........................3 % " Oggetti d'oro, di argento e prezio- si in genere...............................5 % " Orologeria..................................4 % " Pelletterie in genere.......................4 % " Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili............4 % " Terracotta, maiolica. e porcellana in lavori..................................4 % " Tessuti e generi di abbigliamento...........4 % " Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili.........................3 % " Vetri e cristalli in lavori.................4 % "

4. In caso di accertate necessita', i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento puo' essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualita' di uno stesso genere, in misura, unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Per i vini l'aumento e' consentito sino al limite massimo del 25 per cento.
-------
(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.
(2) Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i
prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa
e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da
quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi.(57)
(3) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.
(4)I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministro per le finanze (sempreche' si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed alla analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.58697578

Art. 96 Norme particolari di tassazione per le bevande

1. Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e del 65% dell'imposta stabilita per il vino; il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario.

2. Le uve atte alla vinificazione, che siano da consumarsi invece come frutta, non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantita' isolate non superiori a kg. 10 ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai comuni, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

3. Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della meta' del vino. Dette bevande sono esenti da imposta quando non superino i due gradi di alcoolicita'.

4. Il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta pagano il 60% dell'imposta stabilita per il vino.

5. Per vini spumanti in bottiglia s'intendono lo «champagne» e tutti i vini spumanti «tipo champagne» contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo «Champenoise» e chiuse con tappo assicurato con filo.42

6. S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacita' superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa.4217

Art. 97 Norme particolari di tassazione per le carni

1. L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo salvo al contribuente di chiedere la tassazione a peso vivo qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa.

2. Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno le aliquote devono essere fissate nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate per i maiali in genere.

3. L'imposta sulle bestie si puo' riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti.

4. La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il venti per cento per i suini, il quaranta per cento per i bovini, gli ovini e gli equini.55

5. Sulle carni fresche provenienti dalle bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta e' aumentata del 20 per cento.

6. Le carni semplicemente cotte sono assoggettate alla imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche;

7. per quelle conservate in scatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato.

8. Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate l'imposta e' ridotta, rispettivamente, della meta' e di un terzo.47

Art. 98 Limite di tassazione dei materiali per costruzioni edilizie

1. L'imposta sui materiali per costruzioni edilizie si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 39 e non puo' eccedere l'8% del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

Art. 99 Limite della speciale tassazione per i mobili e le pelliccerie

1. Per i mobili e le pelliccerie l'aliquota dell'imposta non puo' superare il 4% del valore, qualunque sia la qualita' dei detti generi, quando sia adottato lo speciale sistema di riscossione previsto dall'art. 43 del presente Testo Unico.

Art. 100 Diritti accessori

1. I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure sotto indicate:

  1. 1) diritto di statistica: lire dieci per ciascuna bolletta;

  2. 2) diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta, e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agente;

  3. 3) diritti di magazzinaggio;

    1. a) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' dell'Amministrazione: per ciascun collo lire dieci al giorno per ogni cento chilogrammi o frazione;

    2. b) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito e per operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora lire cinquanta; per le ore successive lire trenta per ogni ora o frazione di ora.

2. L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento.

3. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 14 MARZO 1961, N. 175.

4. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 14 MARZO 1961, N. 175.