Sez. 3, Sentenza n. 485 del 04/02/1980 Cc. (dep. 13/02/1980) Rv. 144332 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - INDULTO - IN GENERE - CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA - OPERANO NEL MOMENTO IN CUI INTERVENGONO - PENA CONDONATA - REVOCA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - INDULTO - IN GENERE - CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA - OPERANO NEL MOMENTO IN CUI INTERVENGONO - PENA CONDONATA - REVOCA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Gli artt 183, comma primo e 172, comma quinto cod proc pen prescrivono, rispettivamente, che le cause di Estinzione della pena operano nel momento in cui intervengono e che se la esecuzione della pena e subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la Estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e scaduto o la condizione si e verificata: se ne deduce che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione della pena il suo inizio deve ricollegarsi non al provvedimento di revoca del condono, bensi alla data del passaggio in giudicato della sentenza con la quale, pur essendo emersa la causa della revoca, quest'ultima non sia stata dichiarata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)