Sez. 2, Sentenza n. 4085 del 13/07/1979 (Rv. 400589 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINATEZZA - INDICAZIONE DELL'OGGETTO DA PARTE DEI CONTRAENTI MEDIANTE IL RIFERIMENTO AD UN DOCUMENTO DIVERSO DA QUELLO IN CUI E CONSACRATA LA VOLONTA CONTRATTUALE - OMESSA PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - NULLITA DEL CONTRATTO PER INDETERMINATEZZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINATEZZA - INDICAZIONE DELL'OGGETTO DA PARTE DEI CONTRAENTI MEDIANTE IL RIFERIMENTO AD UN DOCUMENTO DIVERSO DA QUELLO IN CUI E CONSACRATA LA VOLONTA CONTRATTUALE - OMESSA PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - NULLITA DEL CONTRATTO PER INDETERMINATEZZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Qualora l'oggetto del contratto sia indicato dai contraenti mediante il riferimento ad un documento diverso da quello in cui e rappresentata la volonta contrattuale, il giudice del merito non puo, in difetto di produzione di quel documento, dichiarare nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto, se quest'ultimo sia ricavabile dagli altri documenti acquisiti agli Atti e dal comportamento delle parti. (V 502/65; (V 3247/60; (V 2545/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)