Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
Testo in vigore al
Art. 69 Durata del primo grado d'impugnazione
Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli per l'esame da parte del giudice delle decisioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 1.
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 70 Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Art. 71 Cooperazione
1. Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto per le questioni contemplate nel presente regolamento e ne trasmette i recapiti alla Commissione. La Commissione trasmette l'informazione a tutti gli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità competenti, nonché tra tali autorità competenti e l'Agenzia per l'asilo.
3. Allorché ricorrono alle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafi 2 e 5, gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali, e comunque almeno annualmente. L'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.
Art. 72 Conservazione dei dati
1. Gli Stati membri conservano i dati di cui agli articoli 14, 27 e 28 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.
2. Tutti i dati sono conservati conformemente al regolamento (UE) 2016/679, compreso il principio della limitazione della finalità e della conservazione.
Art. 73 Calcolo dei termini
Salvo disposizione contraria, i termini prescritti dal presente regolamento sono calcolati come segue:
a) un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto; il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato; se, nel caso di un termine espresso in mesi, l'ultimo mese del termine non include il giorno determinato per la sua scadenza, il termine scade a mezzanotte dell'ultimo giorno dell'ultimo mese;
c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, il giorno lavorativo successivo è considerato l'ultimo giorno del termine.
Art. 74 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 60, 62 e 63, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 11 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 60, 62 e 63 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20162.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 60, 62 o 63 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 75 Misure transitorie
Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro il 1o luglio 2026, valutando le eventuali lacune individuate e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo.
Sulla base del piano di attuazione comune di cui al primo paragrafo, entro il 12 dicembre 2024 ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il calendario della loro attuazione. Ciascuno Stato membro completa l'attuazione del piano entro il 1o luglio 2026.
Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell'Unione e i fondi dell'Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi.
La Commissione monitora attentamente l'attuazione dei piani di attuazione nazionali.
Art. 76 Sostegno finanziario
Le azioni intraprese dagli Stati membri per creare servizi di orientamento legale gratuiti e una capacità adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera a norma del presente regolamento sono ammissibili al sostegno finanziario con i fondi, messi a disposizione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Art. 77 Monitoraggio e valutazione
Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.
Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta se i numeri di cui all'articolo 46 e all'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, e le eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera siano ancora adeguati alla luce della situazione migratoria complessiva nell'Unione e, se del caso, propone modifiche mirate.
Entro il 12 giugno 2025, la Commissione riesamina il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, propone modifiche mirate.
Art. 78 Abrogazione
1. La direttiva 2013/32/UE è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 79, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 79, paragrafo 3.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
3. Nella misura in cui la direttiva 2005/85/CE del Consiglio3 ha continuato a essere vincolante per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, la direttiva 2005/85/CE è abrogata a decorrere dalla data in cui tali Stati membri sono vincolati dal presente regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.
Art. 79 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.
3. Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE. Il presente regolamento si applica alla procedura di revoca della protezione internazionale qualora l'esame per revocare la protezione internazionale sia iniziato a decorrere dal 12 giugno 2026. Se l'esame per revocare la protezione internazionale è stato avviato prima del 12 giugno 2026, la procedura di revoca della protezione internazionale è disciplinata dalla direttiva 2013/32/UE.
4. Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a essa di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024 Per il Parlamento europeo Il presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib