diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 480 del 02/02/1978 (Rv. 389776 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - PER LA CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389776-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - PER LA CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione incidentale, anche se condizionato, con cui la parte vittoriosa lamenti essere state disattese alcune sue difese dal giudice del merito. Cio in quanto l'impugnazione non puo mirare soltanto ad una correzione della motivazione, in assenza di un concreto pregiudizio per la parte. (Conf 1281/77, mass n 384970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)