Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16613 del 23/05/2022 (Rv. 665046 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE | Condominio - Amministratore - Diritto di riscossione dei contributi per la manutenzione e l’esercizio di parti e servizi comuni - Nei confronti del solo proprietario o titolare di diritto reale delle singole unità immobiliari - Conseguenze - Esclusione di azione diretta verso coniuge assegnatario di abitazione familiare - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE
L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento "sui generis".
Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130 lett. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)