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DIRETTIVA 97/67/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

visto il parere del Comitato delle regioni3,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 22 gennaio 1993 concernente il Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali4,

vista la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari5, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 novembre 1997,

considerando che dovrebbero essere adottate misure destinate all'instaurazione del mercato interno conformemente all'articolo 7 A del trattato; che tale mercato comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore postale è di importanza incontestata per la coesione economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambi;

considerando che la Commissione ha presentato l'11 giugno 1992 un Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali e il 2 giugno 1993 una comunicazione sulle linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari;

considerando che la Commissione ha proceduto ad un'ampia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che presentano un interesse per la Comunità e che le parti interessate del settore postale hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione;

considerando che l'attuale dimensione del servizio postale universale e le condizioni che disciplinano la sua prestazione variano fortemente da uno Stato membro all'altro; che in particolare i risultati in termini di qualità del servizio nei vari Stati membri risultano molto diseguali;

considerando che i collegamenti postali transfrontalieri non sempre sono tali da soddisfare le attese degli utenti e dei cittadini europei; che i risultati dei servizi postali transfrontalieri comunitari in termini di qualità sono oggi insoddisfacenti;

considerando che le disparità constatate nel settore postale comportano importanti implicazioni per quei settori di attività che dipendono in modo specifico dai servizi postali e impediscono di fatto la coesione interna della Comunità, poiché le regioni che non possono usufruire di servizi postali di qualità soddisfacente si trovano svantaggiate tanto per quel che riguarda i loro invii di corrispondenza che per quanto riguarda la distribuzione di merci;

considerando che misure con le quali si cerca di assicurare una liberalizzazione progressiva e controllata del mercato ed un giusto equilibrio nella loro applicazione sono necessarie al fine di garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

considerando che è pertanto necessaria un'azione a livello comunitario tendente ad assicurare una maggiore armonizzazione delle condizioni che disciplinano il settore postale, e che di conseguenza è necessario attivarsi per fissare regole comuni;

considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessario adottare a livello comunitario un quadro di principi generali, ma che la scelta delle procedure specifiche dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero essere liberi di scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare;

considerando che è essenziale garantire a livello comunitario un servizio postale universale che offra un insieme minimo di servizi di qualità specifica che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica nella Comunità;

considerando che l'obiettivo del servizio universale è quello di consentire a tutti gli utenti accesso agevole alla rete postale offrendo, in particolare, un numero sufficiente di punti di accesso e garantendo condizioni soddisfacenti per quanto riguarda la frequenza della raccolta e della distribuzione; che il servizio universale deve essere fornito nel rispetto dell'esigenza fondamentale di garantire un funzionamento continuo adattandosi contemporaneamente alle necessità degli utenti e garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio;

considerando che il servizio universale deve comprendere sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri;

considerando che gli utenti del servizio universale devono essere adeguatamente informati della gamma dei servizi proposti, delle condizioni che disciplinano fornitura e utilizzazione, della qualità del servizio offerto nonché delle tariffe relative;

considerando che le disposizioni della presente direttiva relative alla prestazione del servizio universale non pregiudicano il diritto degli operatori del servizio universale di negoziare individualmente contratti con i clienti;

considerando che il mantenimento di una serie di servizi che possono essere riservati nel rispetto delle norme del trattato e fatta salva l'applicazione delle norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario; che il processo di liberalizzazione non dovrebbe impedire di continuare a fornire certi servizi gratuiti introdotti dagli Stati membri a favore dei non vedenti e degli ipovedenti;

considerando che gli invii di corrispondenza di peso uguale o superiore a 350 grammi rappresentano per l'organismo postale pubblico meno del 2 % del volume e meno del 3 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il criterio del prezzo (5 volte la tariffa di base) consentirà di meglio separare il servizio riservato dal servizio di posta espressa, già liberalizzato;

considerando che, poiché la differenza fondamentale tra servizio di posta espressa e servizio postale universale risiede nel valore aggiunto (in qualsiasi forma) che il servizio di posta espressa rappresenta ed è percepito dal cliente, il metodo più efficace per determinare il valore supplementare percepito consiste nel tenere conto del supplemento di prezzo che il cliente è disposto a pagare, senza tuttavia incidere sui limiti di prezzo del settore riservato;

considerando che è ragionevole permettere, su base temporanea, alla pubblicità diretta per corrispondenza e alla posta transfrontaliera di continuare a poter riservare tali servizi nell'ambito dei limiti di prezzo e di peso previsti; che, quale ulteriore passo verso il completamento del mercato interno dei servizi postali una decisione sull'ulteriore liberalizzazione progressiva e controllata del mercato in questo settore, in particolare nell'intento di liberalizzare la pubblicità diretta per corrispondenza e la posta transfrontaliera, nonché su una ulteriore revisione dei limiti di prezzo e di peso, dovrebbe essere presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio al più tardi entro il 1° gennaio 2000, su proposta della Commissione conseguente ad un riesame del settore;

considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare ad uno o più organismi da loro designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica; che per le stesse ragioni essi hanno il diritto di scegliere l'organismo, o gli organismi responsabili per l'emissione di francobolli che rechino l'indicazione del paese d'origine nonché gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell'ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale; che essi possono altresì indicare che il paese è membro dell'Unione europea integrando il simbolo a dodici stelle;

considerando che i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti non fanno parte del servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli ai prestatori del servizio universale; che quanto detto vale anche per l'autoprestazione (cioè la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza, oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta e l'inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra nella categoria dei servizi;

considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante appropriate procedure di autorizzazione, la fornitura dei servizi postali non riservati ai prestatori del servizio universale; che queste procedure debbono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi;

considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di subordinare la concessione delle licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a un fondo di compensazione destinato a compensare il prestatore del servizio universale per la prestazione di servizi che rappresentano un onere finanziario eccessivo; che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non contravvengano ai diritti esclusivi o speciali concessi ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati; che può essere introdotto un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza per ragioni di controllo dove questa sia stata liberalizzata;

considerando che dovranno essere adottate misure necessarie per armonizzare le procedure di autorizzazione stabilite dagli Stati membri per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati;

considerando che, qualora ciò dovesse rendersi necessario, si adotteranno le misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica degli Stati membri;

considerando che per garantire una corretta gestione del servizio universale ed evitare distorsioni della concorrenza, le tariffe applicate per il servizio universale dovrebbero essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie, e correlate ai costi;

considerando che la remunerazione per la fornitura del servizio postale transfrontaliero intracomunitario, a prescindere dall'insieme minimo di obblighi derivanti dagli atti dell'Unione postale universale, dovrebbe essere tale da coprire i costi di consegna sostenuti dai fornitori del servizio universale nel paese di destinazione; che tale remunerazione dovrebbe inoltre costituire un incentivo al miglioramento o mantenimento della qualità del servizio transfrontaliero mediante il ricorso a obiettivi in termini di qualità del servizio; che ciò giustificherebbe opportuni sistemi atti a garantire un'appropriata copertura dei costi e siano collegati specificamente alla qualità del servizio fornito;

considerando che, per introdurre criteri di trasparenza nei costi dei differenti servizi e per impedire che sovvenzioni incrociate dal settore riservato al settore non riservato possano alterare le condizioni di concorrenza in questo ultimo settore, è necessaria una separazione contabile tra servizi riservati e servizi non riservati;

considerando che per assicurare l'applicazione dei principi stabiliti nei tre precedenti considerando i prestatori del servizio universale dovrebbero adottare entro un periodo di tempo ragionevole sistemi di calcolo dei costi, che possano essere verificati in modo indipendente e tali da consentire la più accurata possibile ripartizione dei costi tra i vari servizi sulla base di procedure trasparenti; che tali requisiti possono essere soddisfatti ad esempio adottando il principio della ripartizione integrale dei costi; che tali sistemi di calcolo dei costi possono non essere necessari laddove non vi siano servizi riservati ed esistano condizioni reali per una concorrenza aperta;

considerando che si deve prendere in considerazione l'interesse degli utenti che hanno diritto a servizi di buona qualità; che sono quindi necessari interventi tesi a ravvicinare e migliorare la qualità dei servizi forniti a livello comunitario; che per questo miglioramento della qualità è necessario che gli Stati membri fissino adeguate norme per i servizi che compongono il servizio universale, norme che i prestatori del servizio universale devono soddisfare o anche superare;

considerando che la qualità dei servizi attesa dagli utenti rappresenta un aspetto essenziale del servizio fornito; che le norme di valutazione di tale qualità di servizio e i livelli di qualità oggettivamente raggiunti debbono essere resi pubblici nell'interesse degli utenti stessi; che è necessario disporre di norme armonizzate della qualità del servizio e di metodi di misura comuni in modo da poter valutare la convergenza della qualità del servizio su scala comunitaria;

considerando che le norme di qualità nazionali devono essere definite dagli Stati membri in armonia con le norme di qualità comunitarie; che in caso di servizi transfrontalieri intracomunitari che implicano l'attività combinata di almeno due prestatori del servizio universale di due diversi Stati membri le norme di qualità devono essere definite a livello comunitario;

considerando che il rispetto di queste norme deve essere verificato regolarmente, in modo indipendente e su una base armonizzata; che gli utenti devono avere il diritto di essere informati dei risultati di tali controlli e che gli Stati membri dovrebbero garantire che vengano intraprese misure correttive allorché tali risultati dimostrino che le norme in questione non siano state rispettate;

considerando che agli esercenti postali si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori7;

considerando che il bisogno di migliorare la qualità dei servizi presuppone che le eventuali controversie siano risolte in modo rapido ed efficiente; che, oltre ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e comunitario, è opportuno prevedere una procedura per i reclami; che tale procedura deve essere trasparente, semplice, poco onerosa e consentire la partecipazione di tutte le parti interessate;

considerando che i progressi nell'interconnessione delle reti postali e l'interesse degli utilizzatori richiedono l'incentivazione della normalizzazione tecnica; che la normalizzazione tecnica è indispensabile per promuovere l'interfunzionalità fra le reti nazionali e, di conseguenza, un servizio universale comunitario efficiente ed efficace;

considerando che le linee direttrici in materia di armonizzazione europea consentono di affidare tali attività specializzate di normalizzazione tecnica al Comitato europeo di normalizzazione;

considerando che occorre istituire un comitato che assista la Commissione, in particolare per quanto riguarda le future attività di elaborazione delle misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comunitario e la normalizzazione tecnica;

considerando che, per il buon funzionamento del servizio universale e per non distorcere la concorrenza nel settore non riservato, è necessario separare le funzioni di regolamentazione da quelle di gestione; che nessun esercente postale deve essere al tempo stesso giudice e parte in causa; che rientra tra le competenze dello Stato membro definire lo statuto di una o più autorità nazionali di regolamentazione, le quali possono essere organismi pubblici o organismi indipendenti appositamente designati;

considerando che si dovranno valutare gli effetti che tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamento del mercato unico dei servizi postali; che pertanto la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva contenente un'adeguata informazione sugli sviluppi nel settore, con particolare riguardo agli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché sulla qualità del servizio tre anni dopo la sua entrata in vigore, e comunque al più tardi entro il 31 dicembre 2000;

considerando che la presente direttiva non incide sull'applicazione delle norme del trattato, ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi;

considerando che nulla osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o adottino misure per il settore postale più liberali di quelle previste dalla presente direttiva e che, qualora la presente direttiva decada, nulla osta a che gli Stati membri mantengano in vigore le misure adottate per l'attuazione della medesima, purché in ogni caso le misure siano compatibili con il trattato;

considerando che è opportuno che la direttiva resti in vigore fino al 31 dicembre 2004, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano diversamente in base a una proposta della Commissione;

considerando che la presente direttiva non si applica alle attività che non sono contemplate dalla normativa comunitaria, quali le attività previste ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, in ogni caso, alle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato qualora le attività riguardino questioni connesse con la sicurezza dello Stato) nonché le attività dello Stato in materia di diritto penale;

considerando che la presente direttiva, nel caso di imprese che non sono stabilite nella Comunità, non osta all'adozione di misure conformi sia al diritto comunitario che a preesistenti obblighi internazionali volti a garantire ai cittadini degli Stati membri un trattamento equivalente nei paesi terzi; che le imprese comunitarie devono godere, nei paesi terzi, di un trattamento e di un accesso al mercato effettivo, comparabile al trattamento e all'accesso al mercato che il quadro comunitario riserva ai cittadini dei paesi di cui trattasi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22. (6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.