REGOLAMENTO (CEE) N. 2019/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il Consiglio europeo, nella sessione tenutasi a Rodi in data 2 e 3 dicembre 1988, ha riconosciuto la specificità dei problemi socioeconmici che contraddistinguono alcune regioni insulari della Comunità; che occorre attuare misure adeguate, che consentano di far fronte a questi problemi specifici;
considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole greche del Mar Egeo rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti alimentari e agricoli essenziali per la produzione agricola e per il consumo corrente delle isole stesse, impone a queste ultime oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile alleviare questo svantaggio naturale, istituendo un regime specifico per l'approvvigionamento di talune merci di base indispensabili;
considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del predetto regime devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, tenendo conto dei fabbisogni fondamentali dei mercati di tali regioni e prendendo in considerazione le produzioni locali; che, viste le altre misure adottate per promuovere lo sviluppo delle produzioni locali occorre che il suddetto regime sia applicato ai prodotti del settore ortofrutticolo per la durata di cinque anni su base decrescente;
considerando che gli effetti economici del predetto regime devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;
considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime in questione non possono essere rispediti verso altre parti del mercato comunitario né riesportati verso i paesi terzi;
considerando che, per il funzionamento del regime di cui trattasi, è necessario instaurare un adeguato ed efficace sistema di gestione e di controllo;
considerando che la specificità dell'agricoltura delle isole egee richiede particolare attenzione ed impone misure appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;
considerando che, per sostenere le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche di dette isole, occorre concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradizionali di fabbricazione locale;
considerando che, nel settore ortofrutticolo e dei fiori, è d'uopo prendere provvedimenti per sostenere ed incrementare la produzione, aumentare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti;
considerando che occorre pure adottare misure di sostegno della produzione nel settore delle patate alimentari e delle patate da semina;
considerando che, per contribuire al sostegno della viticoltura tradizionale delle suddette isole, è opportuno accordare un aiuto per la coltivazione dei vigneti destinati a produrre vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), sempreché siano conformi ai requisiti della regolamentazione comunitaria e si inquadrino in un programma di miglioramento qualitativo;
considerando che, per sostenere e migliorare qualitativamente la produzione locale di vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) occorre concedere un aiuto per compensare le spese di ammasso per l'invecchiamento di detta produzione;
considerando che, al fine di sostenere l'olivicoltura, attività tradizionale delle isole egee, di mantenere intatto il potenziale produttivo e di preservare il paesaggio e l'ambiente naturale, è opportuno concedere un aiuto per ettaro, a condizione che gli oliveti vengano coltivati in modo da garantire una produzione regolare;
considerando che l'apicoltura svolge una funzione importante nella salvaguardia della fragile flora egea e, nel contempo, procura un reddito complementare agli abitanti; che è pertanto opportuno appoggiare questa attività tradizionale, erogando un aiuto che contribuisca a ridurre il forte onere dei costi di produzione; che questo incentivo dovrebbe essere accordato nell'ambito di iniziative realizzate dalle associazioni di produttori per migliorare le condizioni di commercializzazione del miele; che, in attesa che si costituiscano siffatte associazioni, l'aiuto dovrà essere concesso a tutti i produttori di miele per un importo ridotto e per un periodo limitato;
considerando che le strutture delle aziende agricole delle isole in questione soffrono di gravi carenze e di particolari difficoltà; che sarebbe quindi auspicabile poter prevedere deroghe alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti di natura strutturale;
considerando che, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiettivo n. 1), conformemente agli articoli 130 A e 130 C del trattato, vengono finanziate azioni strutturali di fondamentale importanza per l'agricoltura delle isole in questione;
considerando che i problemi delle isole egee sono accentuati dalle dimensioni ridotte di queste ultime; che, per orientare le priorità e garantire l'efficacia delle misure raccomandate, occorre riservarne l'applicazione alle «isole minori», cioè a quelle la cui popolazione non superi 100 000 abitanti permanenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento istituisce misure specifiche intese a compensare lo svantaggio rappresentato dall'insularità delle isole minori del Mar Egeo, in appresso denominate «isole minori», per quanto riguarda determinati prodotti e mezzi di produzione agricoli.
Ai fini del presente regolamento, per «isole minori» si intende qualsiasi isola dell'Egeo la cui popolazione permanente non ecceda i 100000 abitanti.
§. TITOLI (SIC! TITOLO) I Regime specifico di approvvigionamento
Art. 2
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati in allegato, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori della produzione agricola nelle isole minori.
Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti di cui al primo comma.
Art. 3
1.
Nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono concessi aiuti per la fornitura alle isole minori dei prodotti di cui all'articolo 2.
L'importo dell'aiuto è fissato per un gruppo di isole tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti verso tali isole, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali come pure a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale.
L'aiuto è finanziato per il 90 % dalla Commissione e per il 10 % dallo Stato membro.
2. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:
a) delle necessità specifiche delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi;
b) dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole;
c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;
d) se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.
3. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla condizione che il vantaggio concesso si ripercuota effettivamente sino all'utilizzatore finale.
4. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità.
5. In caso di trasformazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nelle isole minori, il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica alle esportazioni o alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso di esportazioni tradizionali non sono concesse restituzioni.
Art. 3 bis
1. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:
a) il raggruppamento delle isole minori in funzione della loro distanza dai porti della Grecia continentale a partire dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali come pure dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale a partire dai quali sono abitualmente approvvigionate le isole di destinazione finale;
b) la fissazione degli importi degli aiuti del regime specifico di approvvigionamento;
c) le disposizioni volte a garantire un controllo efficace e dirette a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente sino all'utilizzatore finale;
d) ove necessario, la creazione di un sistema di titoli di consegna.
2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole minori.
Art. 4
Titolo II. Misure di sostegno dei prodotti locali
Art. 5
Gli aiuti contemplati dal presente titolo sono concessi allo scopo di sostenere le attività tradizionali, di favorire il miglioramento qualitativo e lo sviluppo della produzione locale limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole minori, nonché di rivitalizzare alcune attività agricole per le quali queste isole presentano una vocazione tradizionale e naturale.
Art. 6
1.
In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/200315 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, la Repubblica ellenica presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole minori del Mar Egeo.
Il programma è preparato ed attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.
2.
La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/199916, del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/200117 per i produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo.
La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.
3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo previsto nel paragrafo 2, primo comma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.
4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità greche presentano una relazione sull'attuazione del programma.
Art. 7
Art. 8
1.
È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 07019050 e 07019090 e per la produzione di patate da semina di cui al codice NC 07011000, limitatamente a una superficie di coltivazione e raccolta di 2200 ettari per anno.
L'importo massimo dell'aiuto è pari a 603 EUR per ettaro.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.
Art. 9
1.
È concesso un aiuto all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali.
L'aiuto è concesso per le superfici:
a) coltivate a varietà di vite incluse nella classificazione, compilata dagli Stati membri, delle varietà idonee alla produzione di ciascuno dei vini v.q.p.r.d. sul loro territorio, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio8, e
b) aventi una resa per ettaro inferiore a un massimale, espresso in quantità di uve, di mosto di uve o di vino, fissato dallo Stato membro interessato secondo le condizioni di cui al punto I «Rese per ettaro» dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. L'importo dell'aiuto è pari a 476 EUR per ettaro e per anno. L'aiuto viene accordato esclusivamente alle associazioni o organizzazioni di produttori che realizzino un'azione di miglioramento qualitativo dei vini, i quali dovranno essere prodotti secondo un programma — approvato dalle autorità competenti — che proponga mezzi per il miglioramento delle condizioni di vinificazione, di magazzinaggio e di distribuzione.
3. Il titolo II, capo II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applica alle isole minori.
4. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.
Art. 10
Art. 11
1.
È concesso un aiuto all'ettaro per il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli oliveti stessi sia tale da garantire buone condizioni di produzione.
L'importo dell'aiuto è pari a 145 EUR per ettaro e per anno.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse comprendono, segnatamente, le condizioni d'applicazione del regime d'aiuto di cui al paragrafo 1 e le condizioni di manutenzione degli oliveti e le disposizioni in materia di controllo.
Art. 12
1.
È concesso un aiuto per la produzione di miele di qualità tipica delle isole minori, prodotto in gran parte a partire dal timo.
Detto aiuto è versato, in base al numero degli alveari in produzione registrati, alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti e che mettano in atto programmi d'iniziative annuali intesi a migliorare le condizioni di produzione di miele di qualità.
L'importo dell'aiuto è pari a 12 EUR per alveare e per anno.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso nel limite di 100000 alveari per anno.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.
Titolo III. Misure derogatorie in materia strutturale
Art. 13
1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)9, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibili, può essere aumentato di un massimo di 15 punti percentuali per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso un'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole situate nelle isole minori del Mar Egeo.
2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibili, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali10.
3. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999 relativi alle isole minori.
Art. 13 bis
1.
La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio11 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti interessati, in seguito denominato «comitato».
Per i prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio12, nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio13.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Titolo IV. Disposizioni finali
Art. 14
Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 13, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/199914.
Art. 14 bis
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.