Sez. 2, Sentenza n. 1827 del 09/06/1972 (Rv. 358831 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINI - DECORRENZA - INIDONEITA NEI CONFRONTI DELL'INTIMATO - IDONEITA NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINI - DECORRENZA - INIDONEITA NEI CONFRONTI DELL'INTIMATO - IDONEITA NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE.*
Il principio, secondo il quale la notificazione della sentenza nel domicilio reale anziche presso il procuratore costituito non e idoneo per far decorrere il termine per l'impugnazione, puo essere invocato solo dall'intimato nel cui interesse e stabilito che la notificazione sia fatta al procuratore costituito, affinche egli possa disporre di tutto il termine concesso per proporre l'impugnazione, ma non puo esserlo dall'altra parte, nei cui confronti non sussiste un'uguale esigenza, giacche, col fatto stesso di aver preso l'iniziativa della notificazione, essa ha dimostrato di aver avuto la possibilita di valutare se la sentenza risponda o meno al suo interesse. Pertanto, il fatto che la notificazione della sentenza sia avvenuto nel domicilio reale dell'intimato non impedisce il decorso del termine di impugnazione nei confronti di colui ad iniziativa del quale la notificazione e stata eseguita. (Conf 2340'69, mass n 341762).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)