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Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Testo in vigore al

Art. 80

1. E' istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti, tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:

  1. 1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella di i categoria C/2 liquidata con l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle societa';

  2. 2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai - sensi del testo unico della finanza locale approvato con - regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente;12

  3. 3) imposta camerale; contributo speciale di cura;

  4. 4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sulla indennita' mensile spettante ai membri del Parlamento, nonche' sulle indennita' e sugli assegni spettanti ai membri della Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a statuto speciale.4a10

2. E' altresi' istituita un'addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle seguenti misure:

  1. a) 8 centesimi per ogni lira d'imposta, quando il valore dell'asse o della donazione sia superiore a lire 5 milioni, ma inferiore a lire 15 milioni;

  2. b) 12 centesimi per ogni lira d'imposta quando il valore dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.

3. L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere nell'anno 1967.

4. I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato.

Art. 83

1. Salvo le particolari agevolazioni tributarie previste da precedenti articoli gli atti e i contratti relativi all'attuazione del presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

2. L'importo dei contributi previsti dal presente decreto e' esente dall'imposta generale sull'entrata.

3. Sulle opere attuate in esecuzione del presente decreto non e' dovuta l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

4. Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, dell'Amministrazione competente.

Art. 83-bis

1. E' data facolta' al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero del pagamento dei dazi doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il 15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Universita'.

Art. 84

1. L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e' esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata.

2. Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sulla entrata relativa alla giornata di spettacolo.

Art. 85

1. Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 10 febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, numero 1176, saranno iscritti nell'anno finanziario 1967.

2. Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

3. I mutui che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dell'articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, sono destinati per L. 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792, e per il residuo importo di L. 105 miliardi e 250 milioni a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Art. 86

1. Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziate possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 87

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito delle addizionali istituite con il presente decreto, nonche' con il provento di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1966 e 1967, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 88-bis

1. Con decreto dei Ministri competenti e' assegnata alle Regioni e Province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli precedenti, una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi Statuti.

2. I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti.

Art. 89

1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Belluno, addi' 18 novembre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI -
COLOMBO - TREMELLONI -
GUI - MANCINI - RESTIVO
- SCALFARO - SPAGNOLLI
- ANDREOTTI - Bosco -
NATALI - MARIOTTI -
CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 38. - VILLA