Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966
Testo in vigore al
Art. 80
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 81
IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 82
IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 83
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 83-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 84
1. L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e' esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata.
2. Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sulla entrata relativa alla giornata di spettacolo.
Art. 85
1. Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 10 febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, numero 1176, saranno iscritti nell'anno finanziario 1967.
2. Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.
3. I mutui che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dell'articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, sono destinati per L. 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792, e per il residuo importo di L. 105 miliardi e 250 milioni a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.
Art. 86
1. Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziate possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 87
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito delle addizionali istituite con il presente decreto, nonche' con il provento di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1966 e 1967, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 88
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142
Art. 88-bis
1. Con decreto dei Ministri competenti e' assegnata alle Regioni e Province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli precedenti, una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi Statuti.
2. I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti.
Art. 89
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Belluno, addi' 18 novembre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI -
COLOMBO - TREMELLONI -
GUI - MANCINI - RESTIVO
- SCALFARO - SPAGNOLLI
- ANDREOTTI - Bosco -
NATALI - MARIOTTI -
CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 38. - VILLA