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Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Testo in vigore al

Art. 10

1. Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 12

1. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente art. 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per lo adeguamento delle pensioni sara' determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione, nonche' alla entita' del concorso dello Stato.

2. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo e' dovuto sino a quando non sara' entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Art. 13

1. I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.

2. I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per meta' a carico del concedente e per l'altra meta' a carico del mezzadro o colono.

3. L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente art. 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.

4. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 14

1. A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.

Art. 17

1. Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di eta' per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' per gli uomini ed al sessantesimo anno di eta' per le donne.

2. Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.

Art. 18

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233.

3. Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilita' sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.4

Art. 19

1. Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtu' del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa con servano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

2. All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1 luglio 1920 o del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato.

3. Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione obbligatoria.

4. I contributi di cui al secondo comma sono accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sara' conservata nell'assicurazione facoltativa e dara' luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 10 luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione.

5. I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.

6. Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Art. 20

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, gia' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.

Art. 21

1. Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvedera' a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 22

1. In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1 gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:
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| Eta | Contributi giornalieri
|--------------------------|--------------------------
ANNO | | | Numero
| Uomini | Donne |--------------------------
| | | Uomini | Donne
-------------|-------------|------------|---------------|----------
1958.........| 65 ed oltre |65 ed oltre | 104 | 104
1959.........| 65 | 65 | 208 | 208
1960.........| 65 | 65 | 312 | 312
1961.........| 65 | 65 | 416 | 416
1962.........| 65 | 65 | 520 | 520
1963.........| 65 | 65 | 624 | 624
1964.........| 65 | 64 | 728 | 728
1965.........| 65 | 63 | 832 | 832
1966.........| 65 | 62 | 936 | 936
1967.........| 65 | 61 | 1.040 | 1.040
1968.........| 65 | 60 | 1.144 | 1.110
1969.........| 65 | 60 | 1.248 | 1.179
1970.........| 65 | 60 | 1.352 | 1.249
1971.........| 65 | 60 | 1.456 | 1.3181
La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, e' inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unita' attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 23

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonche' norme intese a:

  1. 1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

  2. 2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI - COLOMBO - GONELLA - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA