Sez. 4, Sentenza n. 9934 del 19/03/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170869 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - LAVORI PRESSO CONDUTTURE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE - IMMEDIATE VICINANZE - NOZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - LAVORI PRESSO CONDUTTURE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE - IMMEDIATE VICINANZE - NOZIONE.*
Per "immediata vicinanza" alle linee elettriche, di cui all'art. 345 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve intendersi la prossimità che si presenti senza soluzione di continuità, cioè non interrotta da qualcosa che vi si frapponga e che può essere costituita tanto da uno spazio adeguato quanto da un ostacolo o da un riparo che siano idonei ad impedire, in concreto, che la corrente elettrica possa, direttamente o indirettamente, influenzare pericolosamente l'ambiente di lavoro. (Conf mass n 119327; (Conf mass n 122091).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)