Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti
Testo in vigore al
Art. 95
1. Il ricorso indirizzato alla competente Sezione deve essere depositato, nei termini prescritti dalla legge, nella segreteria della Sezione stessa che ne prende nota in apposito registro.
Art. 96
1. Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al procuratore generale per le sue conclusioni in merito.
2. Queste sono, a cura del procuratore generale, notificate giudizialmente all'opponente e quindi depositate nella segreteria.
Art. 97
1. La comparsa di risposta dell'opponente viene comunicata al procuratore generale, il quale formula le sue conclusioni definitive all'udienza, che sara' fissata su richiesta del procuratore generale stesso o dell'opponente.
2. Nel decreto di fissazione d'udienza il presidente puo' disporre. che alla medesima intervenga anche il referendario che fu relatore del conto. Quando la fissazione d'udienza sia chiesta dal procuratore generale, il decreto deve, a cura di quest'ultimo, essere notificato giudizialmente all'opponente.
Capo III. Dell'appello
Art. 98
1. L'appello dev'essere proposto con istanza diretta alle Sezioni riunite e, fermo il disposto degli articoli 1 e 2, contenere l'indicazione dei capi della decisione per i quali s'intende appellare, e la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame.
Art. 99
1. L'istanza deve essere depositata, nel termine prescritto per l'appello, nella segreteria della Corte insieme con la copia autentica della decisione impugnata, munita del regolare referto di notificazione, quando questa abbia avuto luogo.
2. Quando nel termine stabilito per l'appello non sia prodotta la copia della decisione notificata, la Corte, su richiesta dell'altra parte o del procuratore generale da proporsi prima di ogni altra difesa, rigetta l'appello senza esame.
Art. 100
1. Nel termine prefisso per l'appello, il procuratore generale deve depositare in segreteria la dichiarazione d'appello, e indi nei trenta giorni successivi al deposito, notificare l'atto formale alla parte avversaria.
2. Eseguita tale notificazione, la copia notificata dell'atto di appello deve essere depositata in segreteria entro i trenta giorni successivi, insieme con la copia della decisione impugnata.
Art. 101
1. Se piu' siano gli interessati ad opporsi all'appello e questo sia stato notificato soltanto ad alcuni di essi, la Corte ordina, anche d'ufficio, che il giudizio venga integrato con la chiamata in causa degli altri.
Art. 102
1. L'ulteriore procedura e' regolata dalle norme che valgono per l'opposizione, quando interessata a resistere all'appello sia l'Amministrazione dello Stato, salvo che l'appellante sia il procuratore generale, nel qual caso esso non deve produrre conclusioni scritte.
2. Negli altri casi, dopo avvenuto il deposito in segreteria dell'atto di appello, per l'ulteriore corso del giudizio devono seguirsi le medesime forme stabilite per gli appelli contro le decisioni dei Consigli di prefettura.
Art. 103
1. Qualora l'appellato voglia proporre appello incidentale, deve farne domanda nel termine stabilito dall'art. 66.
2. Il procuratore generale puo' proporre appello incidentale con le sue conclusioni scritte sull'appello principale.
Art. 104
1. L'appello dalle decisioni sui conti giudiziali e da quelle contumaciali sugli altri giudizi di prima istanza importa rinunzia al diritto di fare opposizione.
Art. 105
1. Quando in prima istanza la competente Sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le Sezioni riunite.
2. Quando invece in prima istanza la Sezione si sia pronunciata anche sul merito, le Sezioni riunite possono conoscere di questo, oppure rinviare la causa al primo giudice.
Capo IV. Della revocazione
Art. 106
1. La revocazione delle decisioni deve essere proposta con ricorso allo stesso Collegio, che pronuncio' la decisione impugnata.
Art. 107
1. Il ricorso per revocazione, oltre i requisiti comuni a tutte le istanze dirette alla Corte in sede giurisdizionale, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita'.
2. Esso deve essere depositato in segreteria nel termine di legge, insieme con la copia della decisione impugnata, munita del regolare referto di notificazione e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
Art. 108
1. Quando nell'esame di un conto ovvero in occasione di un giudizio contabile, il relatore rilevi uno dei motivi di revocazione di una decisione emessa su di un conto precedente, propone la revocazione d'ufficio.
2. La Corte, ove riconosca fondata la proposta, con decreto in Camera di consiglio, udito il procuratore generale, dichiara l'ammissione in rito della revocazione d'ufficio e con lo stesso decreto, da notificarsi giudizialmente all'interessato, fissa il giorno dell'udienza per la discussione del merito.
3. L'ammissione in rito della revocazione d'ufficio deve essere pronunciata nel termine di tre anni dalla data della decisione da revocare, o, scaduto tale termine, entro trenta giorni da quello in cui la Corte sia venuta a conoscenza o della esistenza di un documento nuovo o della falsita' dichiarata di un documento, su cui era fondata la decisione impugnata, oppure dell'omissione o del doppio impiego di una partita di conto.
Art. 109
1. Dopo la notificazione del decreto di ammissione in rito in caso di revocazione d'ufficio, ed in tutti gli altri casi dopo il deposito e la notificazione del ricorso, per l'ulteriore procedura, devono seguirsi le norme proprie del giudizio, nel quale l'impugnata decisione fu pronunciata.
Art. 110
1. Contro le decisioni pronunciate in sede di revocazione non e' piu' ammessa, per le stesso oggetto, alcun'altra istanza di revocazione ne' alcun provvedimento di ufficio.
2. E' ammesso pero' l'appello, qualora la decisione impugnata per revocazione sia tra quelle appellabili a norma di legge.
Capo V. Del ricorso per annullamento
Art. 111
1. Quando, in seguito a ricorso a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, una decisione della Corte dei conti sia stata annullata ed occorra rinnovare il giudizio in sede di rinvio dinanzi alla Corte stessa, si osservano le forme proprie del giudizio nel quale la decisione annullata fu pronunciata.
La Corte dei conti deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
2. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
3. Mussolini.