Sez. L - , Sentenza n. 13532 del 20/05/2019 (Rv. 653961 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Rito cd. Fornero - Opposizione tardiva - Domanda riconvenzionale - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Nell'ambito del cd. rito Fornero, è inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, tardivamente instaurato, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., in forza del quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)