Sez. U, Sentenza n. 6025 del 19/11/1979 (Rv. 402732 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il luogo in cui l'obbligazione del fideiussore deve essere adempiuta (nella specie, al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano a norma dell'art 4 n 2 cod proc civ) si identifica, ove non risulti alcuna particolare pattuizione in proposito, con il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione garantita, atteso che le modalita di adempimento di quest'ultima si estendono al debito fideiussorio, salva diversa previsione del titolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)