Sez. L, Sentenza n. 991 del 21/02/1989 (Rv. 461963 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 55 DEL C.C.N.L. PER LE AZIENDE ARTIGIANE DEL SETTORE DELL'ABBIGLIAMENTO IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 55 DEL C.C.N.L. PER LE AZIENDE ARTIGIANE DEL SETTORE DELL'ABBIGLIAMENTO IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.*
L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva interpretato l'art. 55 C.C.n.L. per le aziende artigiane del settore dell'abbigliamento nel senso che il termine di sei giorni previsto per l'applicazione della sanzione disciplinare decorreva dalla data della presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore). (V 5447/88, mass n 460057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)