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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 220 Amministrazione della comunione

1. Solo il marito puo' amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non puo', salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprieta' cade nella comunione.

Art. 221 Locazioni

1. Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 222 Amministrazione affidata alla moglie

1. In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie puo' essere autorizzata dal tribunale, quando e' necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessita' o utilita' evidente, puo' anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.

Art. 223 Obblighi gravanti sui beni della comunione

1. I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.

Art. 224 Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie

1. I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente.

2. Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facolta' di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi e' stato conferito nella comunione.

Art. 225 Scioglimento della comunione

1. La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.

Art. 226 Separazione giudiziale dei beni

1. La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

2. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

3. La separazione stragiudiziale e' nulla.

Art. 227 Divisione dei beni della comunione

1. Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.

2. Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facolta' di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto e' stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredita' o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.

Art. 228 Prelevamento di beni mobili

1. Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

2. Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

3. In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.

Art. 229 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

1. Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito.

Art. 230 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

1. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprieta' avente data certa. E' tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.

Titolo VII. Della filiazione

Capo I. Della filiazione legittima

Sezione I. Dello stato di figlio legittimo

Art. 231 Paternita' del marito

1. Il marito e' padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio

1. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o annullamento di esso.

Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

1. Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternita'.

2. Il disconoscimento non puo' aver luogo nei casi seguenti:

  1. 1) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

  2. 2) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale.

Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni

1. La legittimita' del figlio nato dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio puo' essere sempre contestata.

Art. 235 Disconoscimento di paternita'

1. Il marito puo' disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

  1. 1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilita' di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

  2. 2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

  3. 3) se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea;

  4. 4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito e' ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternita'.

2. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.

Sezione II. Delle prove della filiazione legittima

Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato

1. La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

2. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato

1. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

2. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

  1. 1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

  2. 2) che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

  3. 3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

  4. 4) che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.

Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato

1. Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

2. Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato

1. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorche' vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.

2. Parimenti si puo' contestare la legittimita' del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio

1. La legittimita' del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non puo' essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimita' sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.