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Sez. L, Sentenza n. 21304 del 03/11/2005 (Rv. 584676 - 01)

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE | Certificazioni fornite dagli uffici di collocamento - Valore probatorio - Fattispecie concernente certificazione rilasciata dagli organi preposti al collocamento in controversia promossa da lavoratrice richiedente l'indennità di astensione obbligatoria.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584676-01

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Al fine di valutare l'incidenza probatoria delle certificazioni fornite dagli uffici di collocamento, il rilievo per cui esse sono basate su mere dichiarazioni della parte cui non può essere consentita la precostituzione di una prova a suo favore vale per l'autocertificazione, che il pubblico ufficiale riceve senza essere chiamato ad effettuare alcuna verifica, non anche per le certificazioni rilasciate da pubblici ufficiali sulla base di risultanze dagli atti, formati a seguito di dichiarazioni della parte e peraltro suscettibili di verifica in qualsiasi momento. (Nella specie la S.C., applicando il principio di cui in massima, ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto incombesse alla lavoratrice, richiedente l'indennità di astensione obbligatoria, l'onere di fornire la prova del rapporto di lavoro e che le certificazioni rilasciate dagli organi preposti al collocamento non avessero alcuna rilevanza siccome formate a seguito di dichiarazione di parte e contrastate dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori dell'istituto, consacrate nei verbali prodotti in grado di appello. Per la S.C., il giudice di merito avrebbe dovuto valutare, in concreto, l'attendibilità delle risultanze, facendo se del caso ricorso ai poteri ufficiosi, richiedendo le opportune informative alla P.A. circa eventuali riscontri effettuati, di iniziativa, o su sollecitazione di parte; valutare, congiuntamente, tutti gli elementi probatori, non limitandosi ad una mera svalutazione degli stessi singolarmente espressi e, ravvisando una possibile decisività della deposizione del datore di lavoro, avrebbe potuto far ricorso ai suoi poteri di ufficio o motivare il mancato ricorso agli stessi con una precisa presa di posizione circa l'inutilità, apparendo ormai sicuramente esclusa, ovvero sicuramente provata, ma non certo insufficientemente provata, la sussistenza del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)