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Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 Orario massimo normale di lavoro

1. La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potra' eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.15

2. Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.4

3. Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvedera' con separate disposizioni.

Art. 2 Aziende agricole

1. Per le aziende agricole le disposizioni del presento decrete sono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sara' provveduto in sede di regolamento di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

2. Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.

Art. 3 Caratteri del lavoro effettivo

1. E' considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa.

2. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialita' del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 4 Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali

1. Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purche' la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

2. Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 5 Lavoro straordinario

1. E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi.2

Art. 5-bis

1. Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraversa l'assunzione di altri lavoratori.

2. L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi con sentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnicoproduttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

3. L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

4. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

5. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva.

Art. 6 Lavori preparatori e complementari

1. Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

Art. 7 Casi di forza maggiore e di imminente pericolo

1. Il lavoro potra' essere prolungato al di la' dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale, costituisse un pericolo e danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovra' essere denunziato dal datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Art. 8 Nullita' dei patti contrari

1. E' nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente decreto da parte dei datori di lavoro e loro incaricati saranno punite con ammenda fino a lire dieci al giorno e per ogni persona, raddoppiabile in caso di recidiva.

2. E' data facolta' al Governo di stabilire, nei regolamenti per l'applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire mille per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

Art. 10 Regolamenti

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria ed il commercio e per l'agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e delle modalita' necessarie all'applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

Art. 11 Deroghe temporanee consensuali

1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potra' consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrera' in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e, per cio' che riguarda le aziende agricole, con il Ministro per l'agricoltura potra' differire, per un tempo non superiore ai 12 mesi il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

Art. 13 Riforme correlative

1. Con R. decreto, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sara' provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.